È valutabile, alla stregua delle condizioni per la declaratoria di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia ex artt. 113 e 109 del R.D. 1265/1934, la circostanza per cui la sede autorizzata all’esercizio della farmacia sia oggetto di provvedimento esecutivo di sfratto già convalidato e la titolare non abbia fornito alcun elemento oggettivo circa la disponibilità di una sede alternativa.
La declaratoria di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia è una misura che consegue alla reiterazione di una medesima violazione, che la norma può anche configurare come autonoma fattispecie ed assumere a presupposto di una differente e singolare misura sanzionatoria.