Secondo la definizione fornita dal Financial Stability Board (FSB), riportata anche nel Libro verde sul sistema bancario ombra (pubblicato nel marzo 2012), lo Shadow Banking è il sistema di intermediazione creditizia riguardante entità ed attività operanti al di fuori del normale sistema bancario. Esso annovera, tra le possibili entità, le società a destinazione specifica (special purpose entities-SPE) che realizzano la trasformazione delle scadenze e/o della liquidità; i fondi comuni monetari (money market funds) e altri tipi di fondi di investimento o di prodotti con caratteristiche simili ai depositi, che li rendono fortemente esposti al ritiro in massa (corsa allo sportello); i fondi di investimento che forniscono credito o che si servono della leva finanziaria, inclusi i fondi negoziati sui mercati (exchange traded funds-ETF) e i fondi speculativi; le società finanziarie ed entità specializzate nei titoli che, anche se non regolamentate al pari delle banche, forniscono crediti o garanzie su crediti o effettuano la trasformazione delle scadenze e/o liquidità; le imprese di assicurazione e riassicurazione che emettono o garantiscono prodotti creditizi. Mentre, tra le attività che potrebbero costituire importanti fonti di finanziamento per le entità non bancarie, vi sono la cartolarizzazione, i prestiti di titoli e le operazioni pronti contro termine.
Mediante l’adozione di tale Comunicazione, la Commissione intende illustrare le iniziative già realizzate per arginare ed assorbire i rischi insiti in tale sistema, nonché predisporre una tabella di marcia per le ulteriori azioni da intraprendere, stabilendo le principali priorità di intervento.
Nello specifico, tra i provvedimenti di disciplina già adottati dalla Commissione, rientrano due tipologie misure, quelle destinate alle entità finanziarie (rafforzamento dei requisiti imposti alle banche nei loro rapporti con il sistema bancario ombra, rafforzamento dei requisiti imposti alle imprese di assicurazione nei loro rapporti con il sistema bancario ombra e un quadro armonizzato per i gestori di fondi di investimento alternativi) e quelle dirette a rafforzare l’integrità del mercato (un quadro di riferimento per gli strumenti di trasferimento del rischio, meccanismi di cartolarizzazione rafforzati e un quadro migliore per le agenzie di rating). Viceversa, per ciò che concerne le azioni future, vengono individuate cinque priorità di intervento:
- accrescere la trasparenza nel sistema bancario ombra (integrare le iniziative in materia di raccolta e di scambio dei dati, sviluppare repertori centrali per i derivati nel quadro dell’EMIR e del riesame della MiFID, istituire l’identificativo delle entità giuridiche- Legal Entity Identifier-LEI, necessità di migliorare la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli);
- creare un quadro rafforzato per i fondi, in particolare per i fondi comuni monetari (provvedimenti legislativi specifici per migliorare il quadro in materia di fondi comuni monetari, rafforzare il quadro degli OICVM);
- rafforzare i meccanismi prudenziali nel settore bancario (inasprimento delle norme prudenziali applicate alle banche nei loro rapporti con entità finanziarie non regolamentate al fine di ridurre i rischi di contagio, riflettere su un’eventuale estensione dell’ambito di applicazione delle norme prudenziali al fine di ridurre i rischi di arbitraggio);
- sviluppare una legislazione sugli strumenti finanziari per limitare i rischi associati alle operazioni di finanziamento tramite titoli;
- migliorare l’organizzazione della vigilanza sul sistema bancario ombra sia a livello europeo che nazionale.
I fondi comuni monetari (FCM), come riportato nel testo della proposta di Regolamento, sono un’importante fonte di finanziamenti a breve termine per gli enti finanziari, per le società e per le amministrazioni pubbliche e costituiscono strumenti di gestione del contante a breve termine. La proposta di Regolamento della Commissione affronta i principali problemi connessi all’utilizzo di tali strumenti e introduce norme comuni atte ad aumentare la liquidità degli FCM, a garantire loro una struttura stabile, ad introdurre un livello minimo di attività liquide giornaliere e settimanali e a garantire che tali fondi investano in attività ben diversificate e di elevata qualità, in particolar modo sotto il profilo dell’affidabilità creditizia. Esso include altresì una politica standardizzata che consente al gestore del fondo di conoscere meglio i propri investitori.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti consultare il seguente link:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-812_it.htm
Il testo della Comunicazione sul sistema bancario ombra può essere reperito al seguente link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0614:FIN:IT:PDF
Il testo della proposta di Regolamento sui fondi comuni monetari può essere reperito al seguente link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0615:FIN:IT:PDF
Il testo del Libro verde sul sistema bancario ombra può essere reperito al seguente link:
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/shadow/green-paper_it.pdf