La Corte Costituzionale si è pronunciata, con sentenza n. 229, depositata in data 23 luglio 2013, in materia di legittimità costituzionale dell’articolo 4 (“Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche”), commi 1, 2, 3, periodo II, 3-sexies, ed 8 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Regione autonoma della Sardegna, dalla Regione Lazio, dalla Regione Veneto, dalla Regione Campania, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione siciliana e dalla Regione Puglia. Le ricorrenti hanno impugnato l’articolo 4 del suddetto Decreto-Legge ed alcuni commi dello stesso, tra cui appunto i commi 1, 2, 3, 3-sexies ed 8. In particolare, come riportato nel testo della sentenza, le ricorrenti ritengono che la disciplina delineata dal predetto articolo, ostacolando o comunque influenzando la scelta delle Regioni in ordine alla forma giuridica da adottare nell’organizzazione ed erogazione dei propri servizi, determinerebbe la violazione, tra l’altro, “della competenza legislativa regionale residuale in materia di ‹‹organizzazione amministrativa regionale e degli enti pubblici regionali››, nonché in materia di ‹‹servizi pubblici locali››; della potestà legislativa regionale primaria spettante, in materia di ‹‹ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione››, alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Sardegna ed alla Regione siciliana (…); della competenza statutaria in tema di determinazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione; dell’autonomia regolamentare e delle competenze amministrative degli enti locali, nonché dell’autonomia amministrativa e finanziaria regionale”. Tali norme, inoltre, “recherebbero vulnus anche alla competenza legislativa regionale concorrente in tema di coordinamento della finanza pubblica”.
La Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, commi 1,2, 3, periodo II, 3-sexies ed 8 nella parte in cui si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria, tuttavia dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse da ognuna delle Regioni ricorrenti.
Il testo della sentenza può essere reperito al seguente link: