Tar Puglia, Lecce, sez. II, sent. 24 aprile 2013, n. 941 sulla competenza del Consiglio comunale ad istituire nuove sedi farmaceutiche.

24.05.2013

Il Collegio amministrativo “osserva che l’art. 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, ha attribuito al Comune il potere di individuare le sedi farmaceutiche da istituire, lasciando alla Regione solo la possibilità di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia dell’Ente locale – con ciò innovando la previgente disciplina, in base alla quale la revisione della pianta organica delle farmacie spettava esclusivamente alla autorità regionale mentre l’Amministrazione comunale interveniva nel procedimento fornendo un apporto meramente consultivo. Conseguentemente, nell’attuale sistema, l’atto con cui il Comune approva l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche ha riflessi sulla pianificazione e organizzazione del servizio farmaceutico nell’intero territorio comunale, con l’effetto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del T.U.E.L., la competenza ad adottare la relativa decisione spetta al Consiglio comunale, anche perché trattasi di scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile di una comunità locale (nello stesso senso, TAR Basilicata Potenza, sez. I, 2 agosto 2012, n. 379).”.

a cura di Carmela Salerno


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