In via di adozione definitiva il pacchetto di riforme per il settore bancario CRD IV/CRR che recepisce Basilea III

24.05.2013

Il Parlamento Europeo ha approvato lo scorso 16 aprile un ampio pacchetto di riforme al quadro regolamentare in materia creditizia e finanziaria che avvia il processo di recepimento all’accordo di Basilea III e include una serie di misure innovative finalizzate a procedere, attraverso un corpus normativo organico, a un riassetto di più ampio respiro della legislazione europea in materia.

La normativa proposta si compone di due strumenti legislativi presentati dalla Commissione al Parlamento e al Consiglio dell’UE il 20 luglio 2011. Si tratta, nello specifico, di una proposta di regolamento (CRR) sui requisiti prudenziali relativi agli enti creditizi e alle imprese di investimento, e della quarta revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV), volte a sostituire le vigenti direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

Il pacchetto persegue gli obiettivi di accrescere la stabilità finanziaria, aumentando la resilienza del settore bancario agli shock esterni, di offrire una tutela maggiore agli interessi dei depositanti, ridurre la pro-ciclicità del sistema finanziario, nonché di aumentare la competitività del settore bancario europeo, assicurando che il recepimento delle norme contemplate nell’accordo di Basilea III sull’adeguatezza patrimoniale e la liquidità degli enti creditizi, avvenga tenendo conto delle peculiarità e esigenze del settore bancario europeo. Un accento particolare viene posto sulla necessità di agevolare la funzione del settore bancario di finanziare la crescita economica e l’economia reale.

La proposta di regolamento, che contiene la normativa prudenziale direttamente applicabile alle banche e alle imprese di investimento, si propone di rafforzare l’efficacia della regolamentazione degli enti finanziari dell’UE, eliminando le principali fonti di divergenze nazionali in materia. La piena armonizzazione delle norme prudenziali attraverso tale strumento, permetterà così di rimuovere gli arbitraggi regolamentari e le distorsioni competitive, aumentare la certezza del diritto e ridurre i costi di adeguamento da parte degli operatori, rafforzando il funzionamento del mercato interno.

In particolare il regolamento introduce un rafforzamento dei requisiti di capitale, in riferimento sia alla quantità sia alla qualità di fondi propri detenuti dalle banche, un coefficiente di liquidità (liquidity coverage ratio) che sarà definitivamente determinato nel 2015 dopo una fase di osservazione; un limite al rapporto di leverage, anch’esso da definirsi in via sperimentale, un “single rule book” di regole prudenziali direttamente applicabili alle banche europee senza bisogno di trasposione normativa da parte delle singole autorità nazionali.

Ad integrazione dei requisiti prudenziali uniformi per gli enti creditizi e le imprese di investimento disciplinati nel regolamento, la proposta di direttiva contiene le disposizioni di coordinamento delle normative nazionali relative all’accesso all’attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento, alle modalità della loro governance e al quadro di vigilanza prudenziale, tutte aree in cui è opportuno che la normativa europea venga trasposta negli ordinamenti nazionali in modo da rispettare le specificità dei singoli Stati membri,

La direttiva disciplina nello specifico il regime sanzionatorio, le remunerazioni variabili, la governance, i processi di rating interno e le riserve di capitale.

Sanzioni. Nell’intento di ridurre la frammentazione e potenziare l’efficacia del quadro giuridico relativo ai poteri sanzionatori e di indagine attribuiti alle autorità nazionali in materia bancaria, la direttiva impone agli Stati di introdurre di un insieme minimo di sanzioni e misure amministrative da applicarsi, almeno secondo i criteri prefissati, alle persone fisiche e giuridiche responsabili di una violazione della normativa bancaria e delle disposizioni del nuovo pacchetto legislativo. Le sanzioni comprenderanno revoche dell’autorizzazione, ordini di cessazione attività, licenziamenti dei dirigenti e sanzioni pecuniarie.

Limiti ai bonus. Al fine di contenere l’eccessiva assunzione di rischi da parte dei manager la direttiva impone che le remunerazioni variabili (bonus) debbano essere al massimo uguali allo stipendio. Premi più elevati, ma solo sino al doppio dello stipendio, saranno possibili in circostanze eccezionali e solo su approvazione degli azionisti. La direttiva prevede inoltre, per incoraggiare l’adozione di strategie a lungo termine, che il pagamento di almeno il 25% di ogni bonus superiore allo stipendio debba essere posticipato per almeno cinque anni.

Governo societario. La direttiva introduce requisiti in materia di composizione e selezione dei membri dei consigli di amministrazione e sorveglianza, per garantirne la più alta competenza, qualità, onorabilità e diversificazione. Richiede inoltre agli enti creditizi e alle imprese di investimento di dotarsi di un comitato dei rischi distinto dall’organo di gestione al fine di assistere quest’ultimo nella funzione di sorveglianza e gestione dei rischi.

Eccessivo affidamento sui rating esterni. La direttiva impone agli enti creditizi e alle imprese di investimento l’obbligo di sviluppare e utilizzare modelli interni di valutazione del credito, attraverso criteri e procedure decisionali che non devono fare esclusivo né prevalente affidamento sui rating esterni.

Riserve di capitale. In adeguamento a Basilea III, il requisito minimo per il patrimonio di vigilanza rimane pari all’8 % in rapporto alle attività ponderate per il rischio, ma ne viene modificata la composizione innalzando la componente di capitale di prima qualità (Tier 1, formato da azioni ordinarie più riserve) al 4.5 %.

La direttiva introduce inoltre due riserve di capitale (cd. buffer o cuscinetti) di qualità elevatissima: una riserva di conservazione del capitale del 2,5% che persegue l’obiettivo microprudenziale di assicurare la capacità dell’ente di assorbire le perdite in periodi di difficoltà, e una riserva di capitale anticiclica (richiesta solo nei periodi di eccessiva crescita del credito e definita dalle autorità nazionali) che persegue l’obiettivo macroprudenziale di proteggere il settore bancario e l’economia reale dai rischi sistemici e dall’instabilità finanziaria.

Il pacchetto entrerà in vigore, previa adozione formale da parte del Consiglio, a partire dal 1° gennaio 2014 (o dal 1° Luglio dello stesso anno, se pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo il prossimo 30 giugno), e sarà progressivamente implementato entro il 2019.

Per approfondimenti, consultare:

Proposta di direttiva CRD IV:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0453:FIN:IT:PDF

Proposta di regolamento CRR:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0452:FIN:it:PDF

MEMO: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-272_en.htm?locale=en

a cura di Valeria Cusseddu