Tar Puglia, Bari, sez. II, sent. 22 aprile 2013, n. 626 sulle finalità dell'art. 11 del d.l. n. 1/2012 conv. in l. n. 27/2012 concernente il servizio farmaceutico.

22.05.2013

Il giudice amministrativo evidenzia che “la norma appare caratterizzata da una duplice finalità, quella di razionalizzare la rete distributiva dei farmaci, perseguendo l’interesse pubblico ad un’equa distribuzione nel territorio delle farmacie e ad una migliore accessibilità del servizio per i residenti in aree scarsamente abitate (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 4 marzo 2013 n. 668), e quella non secondaria di dare attuazione ai principi costituzionali e comunitari di libertà di iniziativa economica e di favore per lo sviluppo della concorrenza, rimuovendo le restrizioni all’ingresso di nuovi operatori sul mercato e curando, al contempo, di assicurare che il loro numero sia proporzionato alle dimensioni demografiche dei comuni interessati (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, 3 settembre 2012 n. 338); la prescritta finalità di garantire l’accessibilità degli utenti al servizio distributivo non può significare che occorra procedere all’allocazione delle nuove sedi in zone disabitate o del tutto sprovviste di farmacie, né può significare che debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo invece fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l’eventualità che le nuove zone istituite dai comuni o dalle regioni incidano sul bacino d’utenza di una o più sedi preesistenti”.

a cura di Carmela Salerno


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