La Soc Es Enhanced Services Company Srl, società che svolgeva servizio di informazione abbonati, ha impugnato la sanzione pecuniaria erogata a suo carico dall’Agcom per tardiva trasmissione alla stessa Autorità della carta servizi, in violazione della disposizione contenuta nella delibera n.179/03/CSP , allegato A, art. 2 c.4 lett.b) che prevede l’obbligo per gli organismi di telecomunicazione di inviare all’Autorità gli schemi delle carte dei servizi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all’avvio commerciale dell’attività. La ricorrente ha operato tale invio solo il giorno prima dell’avvio dell’attività.
Il TAR ha accolto il ricorso in quanto ad avviso del Collegio non è chiaro che la disposizione della delibera n. 179/03/CSP in materia di carte dei servizi sia applicabile alle imprese che svolgono il servizio di informazione abbonati e servizi accessori quali il completamento di chiamata. Essa riguarda gli organismi di telecomunicazione e non in particolare i soggetti che svolgono servizi di telefonia fissa; ed inoltre e soprattutto l’art. 3 comma 2 lett. g) cit rinvia alla disciplina specifica prevista per i servizi di consultazione elenchi. Ora la delibera n. 179/03/CSP non sembra diretta, quanto meno per la parte che qui interessa, a disciplinare la carta dei servizi per i soggetti che svolgono appunto il servizio di consultazione elenchi. Il Collegio ha concluso che a causa della complessità della disciplina la sanzione comminata era eccessivamente onerosa.
Il testo della sentenza Tar Lazio 22 maggio 2013 n. 5135 è reperibile al seguente link: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2006/200609356/Provvedimenti/201305135_01.XML