Corte costituzionale, sent. 23 luglio 2013, n. 228: contrasto della normativa della Regione Molise con le funzioni del Commissario ad acta

22.05.2013

Dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 3, commi 1 e 2, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, lettera a), e 69 della legge reg. Molise 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012), nonché dell’art. 6 della legge reg. Molise 7 agosto 2012, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 – Legge finanziaria regionale 2012). Le disposizioni censurate, interferendo con le funzioni del Commissario ad acta, violano l’art. 120, co. 2, Cost.

La pronuncia de qua esamina le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, degli artt. 3, commi 1 e 2, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, lettera a), e 69 della legge reg. Molise 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012), nonché dell’art. 6 della legge reg. Molise 7 agosto 2012, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 – Legge finanziaria regionale 2012). Le disposizioni della prima legge citata attribuivano alla Giunta regionale poteri in materia di organizzazione dell’Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), che interferivano con le funzioni esercitate dal Commissario ad acta nominato dal Governo. La normativa in esame è stata successivamente modificata dalla seconda legge citata, ma non risultando che essa non sia stata medio tempore applicata, la Corte ne dichiara l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 120, co. 2, Cost.

Come anticipato, nelle more del giudizio è entrata in vigore la legge reg. 16/2012, che ha affidato i compiti già previsti dalla legge reg. 2/2012 al Commissario ad acta, individuato nel Presidente della Regione. Questa legge non ha tuttavia tenuto conto che, con delibera del 7 giugno 2012, il Consiglio dei ministri aveva nel frattempo attribuito tali funzioni ad un nuovo Commissario ad acta, a causa della mancata attuazione da parte del Presidente della Regione degli obblighi derivanti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario. La Consulta dichiara, pertanto, l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 6 della legge reg. 16/2012, per contrasto con l’art. 120, co. 2, Cost.

A cura di Giuliano Sereno


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