Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 54 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), che dispone che: «1. Il personale della società X s.p.a., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di cessazione della gestione liquidatoria, regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del commercio e servizi, previa verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli dell’Amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva, è trasferito, con decorrenza dalla data prevista dalla deliberazione di cui all’art. 53, comma 1, alla Regione…omissis”.
La norma impugnata violerebbe gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, e l’art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 16.
In linea con il principio di uguaglianza e i canoni di imparzialità e di buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost., il concorso pubblico è da considerarsi il canale di accesso pressoché esclusivo nei ruoli delle pubbliche amministrazioni e le procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall’esterno si pongono in violazione dell’art. 97, comma 3 Cost.
L’art. 54 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 16 è in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto nello stabilire l’immissione del personale della società X spa nell’organico della Regione sulla base della mera verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli dell’amministrazione regionale e di una «eventuale prova selettiva», rappresenta una fattispecie di inquadramento riservato senza concorso in violazione dell’art. 97, comma 3 Cost.
La Corte ricorda inoltre che le ipotesi in cui i dipendenti delle società in house possono vantare un diritto alla riammissione nei ruoli della pubblica amministrazione, sono i soli casi di scioglimento delle società e di consecutiva riacquisizione, da parte delle strutture interne dell’ente territoriale, dei servizi pubblici precedentemente affidati all’esterno. I lavoratori in questione devono essere stati trasferiti dall’ente pubblico di pregressa appartenenza alle società partecipate o, comunque, da queste selezionati in conformità al principio sancito dall’art. 97 Cost. (così Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 1051 del 13 dicembre 2010).
L’esigenza di risorse umane che scaturisce dall’assunzione di funzioni già affidate dalla Regione ad una società in house posta in liquidazione non può, dunque, costituire valido motivo per disattendere il principio del concorso pubblico.
Inoltre lo strumento prescelto dal legislatore regionale del trasferimento automatico del personale della disciolta società X (previa una prova selettiva solo eventuale) alle dipendenze dell’amministrazione regionale, risulta del tutto sproporzionato, in quanto l’area delle eccezioni alla regola del concorso deve essere rigorosamente delimitata e non può risolversi in una indiscriminata e non previamente verificata immissione in ruolo di personale esterno attinto da bacini predeterminati.