La Commissione Europea ha presentato 14 febbraio 2013, a Bruxelles, l’attesa proposta di direttiva contenente le disposizioni di dettaglio relativamente all’implementazione di un sistema comune di imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) a livello regionale. La direttiva si inserisce nel quadro della cooperazione rafforzata tra gli 11 Stati aderenti (Francia, Germania, Belgio, Austria, Slovenia, Portogallo, Grecia, Slovacchia, Italia, Spagna ed Estonia), avviata il 22 gennaio scorso in seguito all’autorizzazione a procedere approvata dai ministri dell’economia e delle finanze degli Stati membri in seno al Consiglio ECOFIN.
Conformemente ai Trattati, il meccanismo della cooperazione in materia di ITF è stata instaurato, come misura di ultima istanza giustificata dalla comprovata impossibilità di giungere, entro un periodo di tempo ragionevole, a un accordo unanime tra gli Stati membri sulla proposta di direttiva per un’imposta sulle transazioni finanziarie a livello UE-27, presentata dalla Commissione nel settembre 2011.
Il testo della nuova direttiva, come richiesto dagli 11 Stati membri partecipanti alla cooperazione, ricalca quella proposta originaria, riproponendone i principali obiettivi e le modalità tecniche di attuazione, e introducendo, anche in ragione del nuovo contesto di implementazione su una scala geografica ridotta, alcune modifiche significative volte a rafforzarne l’efficacia rispetto ai rischi di delocalizzazione, elusione, ed evasione.
Nello specifico, gli obiettivi principali rimangono quello di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, assicurare che il settore finanziario dia un contributo giusto e sostanziale ai costi della recente crisi, stabilendo inoltre un principio di equità di trattamento fiscale rispetto ad altri settori dell’economia, nonché quello di disincentivare le transazioni finanziarie che generano inefficienze e un eccessivo livello di rischio sistemico, attraverso un’imposta correttiva ad integrazione di altre misure di regolamentazione della finanza.
In merito agli elementi essenziali della struttura dell’imposta, l’ITF si applica a ogni singola transazione finanziaria che abbia ad oggetto la vendita, l’acquisto e il trasferimento di proprietà infra-gruppo di strumenti finanziari, le operazioni di trasferimento del rischio, nonché la stipula o modifica dei contratti derivati, e diventa esigibile nel momento in cui la transazione viene eseguita, prima delle operazioni di compensazione e a prescindere da eventuali annullamenti. L’ITF gode di un campo di applicazione decisamente ampio teso a inglobare “tutti gli strumenti, tutti gli attori, tutti i mercati”, con pochissime esenzioni. L’ITF copre innanzitutto la più vasta gamma di strumenti finanziari, dalle azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d’investimento collettivo, ai prodotti strutturati e i derivati. All’imposta è inoltre assoggettato, sulla base di appropriati criteri di collegamento, ogni ente finanziario (secondo una definizione estensiva che comprende anche i fondi pensione, le società veicolo del sistema bancario ombra e comunque tutti i soggetti che svolgono attività finanziaria su base significativa), a condizione che prenda parte alla transazione agendo per conto proprio o per conto di un altro soggetto, che agisca a nome di un partecipante o che la transazione si stata effettuata per suo conto. L’applicazione dell’ITF infine non si limita ai mercati organizzati come i mercati regolamentati, le piattaforme di negoziazione multilaterali e gli internalizzatori sistematici, ma si estende anche alle transazioni eseguite fuori borsa (OTC).
Fuori dell’ambito di applicazione dell’imposta rimangono invece, oltre le controparti centrali e depositari centrali non considerati ai sensi della direttiva come “enti finanziari”, le transazioni quotidiane di cittadini e imprese (come prestiti, pagamenti, assicurazioni), le operazioni dei mercati primari in titoli, l’emissione di titoli di Stato, le transazioni in valute a pronti e le transazioni con BCE, EFSF, l’ESM e Banche centrali nazionali, al fine di proteggere l’economia reale e di non ostacolare la raccolta di capitali, la politica monetaria, le attività di rifinanziamento e la gestione del debito pubblico.
Rispetto all’ambito territoriale di applicazione, la Commissione conferma il principio di residenza previsto dalla proposta del 2011, secondo cui l’obbligo fiscale sorge in capo ai soggetti finanziari stabiliti nella zona ITF, a prescindere dal luogo di esecuzione della transazione. Tale principio viene ora integrato -questa la principale novità introdotta con la nuova direttiva- con il principio dell’emissione, in base al quale anche gli operatori non stabiliti nella zona ITF sono comunque obbligati al versamento dell’imposta per le transazioni eseguite in strumenti finanziari emessi in uno degli 11 Stati membri in cui vige l’ITF. In questo modo l’ITF si applicherà non solo alle transazioni eseguite negli 11 Stati membri, non solo a quelle eseguite altrove da soggetti residenti in uno di questi Stati, ma anche a quelle effettuate da soggetti terzi in Paesi terzi se riferite a prodotti finanziari emessi nella zona ITF.
Anche rispetto a base imponibile e aliquote, la nuova proposta mantiene le disposizioni della direttiva del 2011. La base imponibile, molto ampia, è calcolata sul gross transactions value (e non per esempio sul saldo netto di fine giornata, come previsto per l’ITF italiana di recente introduzione) e corrisponde dunque al valore nozionale per gli strumenti derivati, o al prezzo pagato come corrispettivo (o comunque al prezzo di mercato) per le transazioni in tutti gli altri strumenti finanziari. La preferenza per aliquote molto contenute (sono stabiliti tassi minimi dello 0.01 sugli strumenti derivati e 0.1 sulle transazioni in tutti gli altri strumenti) è dovuta non solo all’esigenza di minimizzare i rischi di elusione, ma anche all’intento di colpire specificamente le operazioni più rischiose e ad altissima frequenza, senza tuttavia scoraggiare gli investimenti di medio-lungo periodo, sui quali l’onere fiscale sarà avvertito molto più marginalmente.
In vista della sua attuazione nel quadro di una cooperazione rafforzata entro il termine previsto del 1° gennaio 2014, la proposta sarà ora sottoposta ai negoziati tra gli 11 Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, i quali dovranno giungere ad un’approvazione unanime del testo definitivo di attuazione, previa consultazione del Parlamento europeo. I restanti 16 Stati membri non coinvolti nella procedura di cooperazione, pur non disponendo di potere di voto, potranno prendere parte ai dibattiti. Gli Stati dovranno accordarsi anche sulla delicata questione della gestione del gettito, che secondo le stime della Commissione ammonterà a circa 30-35 miliardi di Euro all’anno, su cui la proposta di direttiva non contiene indicazioni specifiche.
Ai sensi dell’art. 113 del TFUE, che ne costituisce la principale base giuridica, la direttiva introduce le disposizioni di attuazione volte a conseguire l’armonizzazione delle legislazioni, nel settore dell’imposizione indiretta sulle transazioni finanziarie, considerata necessaria per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza tra strumenti, operatori e mercati finanziari.
Dopo la Francia, che l’ha introdotta già dall’agosto dello scorso anno, anche Italia, Spagna e Portogallo hanno deciso di introdurre unilateralmente delle imposte sulle transazioni finanziarie, tutte tecnicamente diverse e evidentemente meno ambiziose in termini di ambito di applicazione e obiettivi. L’attuazione del sistema comune di ITF nel quadro della cooperazione rafforzata consentirà di superare questa frammentazione, rimpiazzando i regimi fiscali nazionali con tutti i loro limiti.
Per approfondire:
Comunicato stampa:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-115_it.htm
Testo della proposta di direttiva del 14 febbraio: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/com_2013_71_en.pdf
Sintesi dell’Impact Assessment allegato alla proposta:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/swd_2013_29_en.pdf
Testo della proposta originaria del 28 settembre 2011:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0594:FIN:IT:PDF
Domande e risposte (in inglese e francese) sulla cooperazione rafforzata in materia di ITF: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-98_en.htm
Bozza del Decreto recante le modalità di attuazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie italiana introdotta con la Legge di stabilità approvata il 24 dicembre 2012, e Relazione Illustrativa, su: