Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 4, c. 2, lett. e) e 7, commi 4 e 5; 11, c. 1, della L.R. n. 17 del 2012, Veneto, in quanto violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e della concorrenza, con riferimento al procedimento di formazione delle tariffe del servizio idrico integrato. Dal complesso normativo contenuto nel D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente), infatti, si desume che la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua è ascrivibile alla materia della tutela dell’ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenza Corte cost. n. 29 del 2010). Attraverso la determinazione della tariffa, il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell’ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l’uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell’ambiente e “le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale”. La finalità della tutela dell”ambiente viene anche posta in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, tra i quali il legislatore ha incluso espressamente quelli ambientali. La disciplina statale relativa alla determinazione della tariffa, è dunque un complesso di norme atte a preservare il bene giuridico “ambiente” dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato.
La determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici è ascrivibile alle materie tutela dell’ambiente e tutela della concorrenza (Corte cost., 12-04-2013, n. 67)
14.05.2013