A cura di Andrea Razza
Nel corso della seduta notturna del 22 maggio 2012 della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato, nell’ambito dell’esame della domanda di autorizzazione all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito di un procedimento penale pendente nei confronti del sen. Luigi Lusi (doc. IV, n. 19), il presidente Follini informava la Giunta della richiesta, trasmessa dal Presidente del Senato, del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma di voler acquisire il verbale della seduta della seduta della Giunta del 16 maggio 2012, in cui si era proceduto all’audizione del sen. Lusi.
Il presidente Follini faceva presente che l’unico precedente era individuabile in una circostanza analoga verificatasi nel 1985, quando però la Giunta espresse parere negativo all’unanimità, ritenendo che questa tipologia di acquisizioni informative da parte della Giunta, certamente come noto riservate, non potesse essere trasmessa alla magistratura richiedente nemmeno facendo riferimento per analogia alla nozione del “segreto funzionale” (sempre disponibile da parte dell’organo parlamentare), configurata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 231 del 1975 a proposito delle Commissioni parlamentari d’inchiesta.
Nonostante questo precedente, la Giunta ha espresso, all’unanimità, parere favorevole a rispondere in modo positivo alla richiesta della procura di Roma, anche alla luce di quel “rapporto di leale collaborazione tra Organi dello Stato” che il Presidente del Senato – nella comunicazione di tale richiesta alla Giunta – invitava a rispettare.
Nell’occasione, inoltre, si è stabilito che le prossime audizioni saranno registrate o stenografate e che gli atti saranno comunque ad uso interno. Ciò anche – presumibilmente – in risposta ad una richiesta del sen. Sanna che aveva domandato, con una lettera al presidente Follini (pubblicata sul sito del medesimo sen. Sanna), la massima pubblicità della successiva audizione del sen. Luigi Lusi prevista per il 23 maggio 2012, ai sensi dell’ articolo 33, comma quarto del Regolamento del Senato. L’articolo prevede che “il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, da avanzarsi almeno ventiquattro ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi”, in considerazione di un’affermata analogia tra i poteri spettanti alla Giunta nel procedimento in questione e il modus operandi delle Commissioni in sede redigente.