A cura di Giovanni Piccirilli
Nel corso della seduta antimeridiana dell’Assemblea della Camera del 12 dicembre 2012, prima di procedere all’esame dell’A.C. 5603-A recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, la Presidenza ha dichiarato inammissibile l’articolo aggiuntivo Calderisi 19.020, volto all’istituzione di una Commissione bicamerale per l’esercizio della funzione di controllo sulla finanza pubblica, sia con riferimento al rispetto dell’equilibrio tra entrate e spese, sia con riferimento alla quantità, qualità ed all’efficacia della spesa.
La Presidenza, oltre a rilevare che detto articolo aggiuntivo non era stato previamente presentato nè esaminato in Commissione, ha motivato la decisione di inammissibilità opponendo l’esistenza di una riserva di regolamento parlamentare in materia, derivante dalla disposizione di cui all’art. 5, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 2012 (secondo la quale, appunto “le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all’equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all’efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni”). L’esistenza di una simile riserva preclude dunque qualsiasi possibilità di intervento in materia per via legislativa, e di conseguenza le proposte emendative orientate a un simile fine sono da ritenersi inammissibili in quanto incostituzionali per violazione del principio di autonomia delle Camere, come stabilito dalla Giunta per il Regolamento della Camera nella seduta del 7 marzo 2002, sulla base di precedenti risalenti almeno alla XIII legislatura.
In proposito giova ricordare che l’articolo aggiuntivo era riferito al disegno di legge “organica” o “rinforzata”, di attuazione dell’art. 81, sesto comma, come modificato dalla stessa legge costituzionale n. 1 del 2012, per la quale si richiede l’approvazione a maggioranza assoluta dei componenti in sede di votazione finale: a tale legge è demandata, tra l’altro, la disciplina dei “criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni”.