E’ ragionevole la divisione di competenze tra Giunta regionale e i dirigenti in materia di VIA (Corte cost., 03-05-2013, n. 81)

14.05.2013

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, c. 3, della L.R. 12 giugno 2006, n. 9, Sardegna (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sollevata, in riferimento all’articolo 97 Cost., che prevede che le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale “si concludono, sulla base dell’attività istruttoria, con atto deliberativo assunto dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente”. Con la suddetta disposizione il legislatore regionale ha attribuito alla Giunta il potere di decidere sulla valutazione di impatto ambientale di interesse provinciale o regionale; tuttavia, tale potere decisionale deve tener conto, per espressa previsione legislativa, dell’attività istruttoria svolta dai dirigenti regionali. La scelta realizzata dal legislatore determina una divisione di competenze tra la Giunta e i dirigenti regionali che non appare irragionevole, anche in considerazione della particolare complessità della VIA. In quest’ultimo atto, infatti, a verifiche di natura tecnica circa la compatibilità ambientale del progetto, che rientrano nell’attività di gestione in senso stretto e che vengono realizzate nell’ambito della fase istruttoria, possono affiancarsi e intrecciarsi complesse valutazioni che – nel bilanciare fra loro una pluralità di interessi pubblici quali la tutela dell’ambiente, il governo del territorio e lo sviluppo economico – assumono indubbiamente un particolare rilievo politico. In ragione di ciò, il riparto di competenze previsto dalla disposizione censurata, in un ambito caratterizzato da un intreccio di attività a carattere gestionale e di valutazioni di tipo politico, non viola l’art. 97 Cost..

a cura di Pietro Falletta