Tar Lombardia, Brescia, 13 novembre 2013, n. 951 sulla possibilità di affidare la gestione della farmacia comunale mediante concessione a terzi.

13.05.2013

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 190/2012 (e al successivo d.l. 179/12), in tema di affidamento dei servizi pubblici, si deve far riferimento alla disciplina comunitaria e ai principi ricavabili dall’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia.
Per i nuovi affidamenti, gli Enti locali possono oggi scegliere tra le tre forme di gestione desumibili dall’ordinamento comunitario (gara per la scelta del gestore, gara per il socio di una Società mista, affidamento diretto in house), salvo l’obbligo per l’Ente locale affidante di motivare in modo adeguato e di dare conseguente pubblicità alla scelta della forma di gestione (cfr. art. 34 commi 20 e 21 del D.L. 179/2012).
Stante la non tassatività dell’art. 9 della l. 475/68, l’assenza di una norma positiva che autorizzi la dissociazione tra titolarità e gestione non pare rappresentare un ostacolo insormontabile all’adozione del modello concessorio.
Inoltre, qualsiasi farmacia – a prescindere dalla titolarità (pubblica o privata) della proprietà – resta sottoposta alle stringenti regole poste dalla normativa di settore, e di conseguenza non pare logico invocare insopprimibili esigenze di tutela della salute soltanto per i presidi appartenenti all’Ente pubblico.
L’obiettivo del mantenimento in capo al Comune delle proprie prerogative di Ente che persegue fini pubblicistici può essere tra l’altro ulteriormente garantito – in caso di affidamento a terzi – dalle specifiche regole di gara, e più precisamente dagli obblighi di servizio pubblico da imporre al concessionario, idonei a permettere un controllo costante sull’attività del gestore e la garanzia di uno standard adeguato di tutela dei cittadini.

a cura di Carmela Salerno


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