Corte costituzionale, sent. 2-11 dicembre 2013, n. 301, sulla disciplina dell'attività intramoenia contenuta nel "decreto Balduzzi"

11.05.2013

La Corte dichiara costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, co. 3, Cost. e delle norme statutarie della Regione Trentino-Alto Adige, l’art. 2, co. 1, lett. b) e c), d.l. n. 158/2012, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, ma rigetta la questione relativa all’art. 2, co. 1, lett. h) dello stesso decreto, in tema di sanzioni per inadempienze di minore gravità dei direttori generali.  

Con la decisione in esame, la Consulta ha risolto, in realtà, tre distinte questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento con riferimento, rispettivamente, alle lettere b) e c) dell’art. 2, co. 1, alla lettera h) del medesimo articolo, nonché all’art. 12, co. 10, del d.l. n. 158/2012 (c.d. “decreto Balduzzi), conv. con mod. dalla l. n. 189/2012.

La Corte rileva, anzitutto, che la nuova disciplina statale in materia di spazi per l’esercizio della professione intramuraria dettata dall’art. 2, co. 1, lett. b) e c), d.l. n. 158/2012, pretendendo di applicarsi integralmente anche alle Province autonome secondo scadenze prefissate ed entro termini brevi, confligge con lo speciale regime di adeguamento vigente per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. Ed infatti, ai sensi delle norme di attuazione dello statuto di autonomia, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2, d.lgs. n. 266/1992, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai limiti ricavabili dai principi e dalle norme statali entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell’atto che li contempla, o nel più ampio termine stabilito dallo stesso.

 In secondo luogo, viene, dichiarato altresì illegittimo l’art. 12, co. 10, d.l. n. 158/2012, che dispone la costituzione, da parte di ciascuna Regione e di ciascuna Provincia autonoma, di un comitato etico per la sperimentazione clinica ogni milione di abitanti, giacché tale previsione risulta irrealizzabile nelle realtà territoriali di minore consistenza demografica, come la Provincia autonoma di Trento, che conta soli cinquecentotrentunomila abitanti. Di qui il contrasto con l’art. 3, Cost. – per violazione del principio di ragionevolezza – e la conseguente dichiarazione di illegittimità della disposizione, nella parte in cui non prevede che, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con una popolazione inferiore a un milione di abitanti, debba essere comunque costituito un comitato etico.

La Corte non ritiene fondato, invece, il dubbio di costituzionalità concernente l’art. 2, co. 1, lett. h), del decreto Balduzzi, che introduce la decurtazione sino al venti per cento della retribuzione di risultato dei direttori generali, a titolo di sanzione in caso di mancato reperimento di spazi per lo svolgimento dell’attività libero-professionale conformemente alle modalità indicate dalla legge. Secondo la pronuncia, infatti, la censura prospettata dalla Provincia ricorrente è fondata su un erroneo presupposto interpretativo, essendosi la norma impugnata limitata ad integrare l’art. 1, co. 7, l. n. 120/2007, aggiungendo la citata sanzione accanto ad altri strumenti già a disposizione delle Regioni e delle Province autonome per contrastare eventuali inadempienze. La novella pertanto, rispettando i margini della discrezionalità provinciale già stabiliti dalla previgente disciplina legislativa, non eccede dai limiti delle competenze statali.

a cura di Gianluca Cosmelli


Scarica documento