La giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di servizi pubblici si estende all’atto di decadenza e risoluzione della convenzione per inadempimento nello svolgimento del servizio idrico integrato – Cons. Stato Sez. V, Sent., 12 novembre 2013, n. 5421

09.05.2013

La controversia nasce dall’impugnazione da parte della concessionaria del servizio idrico integrato per il Comune di Sezze (Costruzioni Dondi s.p.a) dell’atto di decadenza e risoluzione della convenzione adottato dal Comune di Sezze a fronte della contestazione di plurimi inadempimenti contrattuali.

In appello la ricorrente ha eccepito pregiudizialmente la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo contestando il rilievo nella fattispecie dell’esercizio di poteri pubblicistici, assumendo, per contro, che l’atto impugnato si sostanzi in una risoluzione contrattuale per grave inadempimento della concessionaria.

Il Collegio afferma in primo luogo la violazione del principio di correttezza e del divieto di abuso del diritto da parte della ricorrente, la quale in primo grado ha adito il giudice del quale, vedendosi soccombente, contesta in appello la giurisdizione.

Nell’esame della questione pregiudiziale il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza civile ed amministrativa in materia di riparto di giurisdizione secondo la quale il criterio discretivo è quello, pienamente conforme ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 204/2004, della spendita di poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione, a prescindere dalla forma di cui questi sono concretamente rivestiti.

Il Collegio rigetta il difetto di giurisdizione, rilevando la connotazione essenzialmente pubblicistica del rapporto concessorio che rende l’interesse pubblico comunque predominante anche nel corso dell’esecuzione del rapporto scaturente dalla concessione.

A tal proposito il Consiglio di Stato ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale in materia di concessioni di servizi, richiamando l’influenza del diritto europeo che tende ad attenuare i profili pubblicistici, assimilando la concessione dei servizi agli appalti di servizi. Il Collegio ribadisce tuttavia la profonda differenza con l’appalto, poiché nella concessione “l’amministrazione concedente conserva un indubbio interesse circa le modalità con le quali il servizio viene gestito dal concessionario in propria sostituzione, poiché esso, anche quando affidato a privati, non perde la caratteristica fondamentale della sua finalizzazione a bisogni collettivi.” Conclude la sentenza “è proprio alla luce di questo ineliminabile connotato che si giustifica dal punto di vista logico, oltre che costituzionale, l’ampiezza della giurisdizione esclusiva, mentre, per contro, quest’ultima viene esclusa quando la controversia tra autorità concedente e privato concessionario verta su questioni puramente civilistiche, attinenti gli aspetti patrimoniali scaturenti dal rapporto.”

Il Consiglio di Stato afferma dunque la sussistenza della giurisdizione amministrativa in quanto l’atto di decadenza e risoluzione dal quale scaturisce la controversia attiene ad asseriti inadempimenti nello svolgimento del servizio idrico integrato i cui effetti non sono circoscritti al suddetto rapporto, ma si riflettono anche sulla collettività.

Il testo della sentenza è reperibile al seguente link:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201209243/Provvedimenti/201305421_11.XML

a cura di Livia Lorenzoni