Corte costituzionale, sent. 9 luglio 2013, n. 180, sull’illegittimità costituzionale della normativa regionale campana per contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con le funzioni del Commissario ad acta.

09.05.2013

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 44, co. 1, della legge reg. Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012), come sostituito dall’art. 2, co. 4, della legge reg. Campania 9 agosto 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale), e dell’art. 4, co. 3, della legge reg. Campania n. 27 del 2012. Le disposizioni censurate, da un lato, sottraggono un’entrata regionale alla riduzione del debito sanitario e, dall’altro lato, aumentano la spesa sanitaria, interferendo con le funzioni del Commissario ad acta e con i principi di contenimento della spesa pubblica di cui è espressione il Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

La sentenza in esame si sofferma sulle questioni di legittimità costituzionale, promosse in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, dell’art. 44, co. 1, della legge reg. Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012), come sostituito dall’art. 2, co. 4, della legge reg. Campania 9 agosto 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale), e dell’art. 4, co. 3, della legge reg. Campania n. 27 del 2012.

La prima disposizione prevede che «per l’anno 2012 l’entrata di euro 15.700.000,00, già finalizzata alla copertura dell’ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005, non cartolarizzato, è rifinalizzata al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227». Tale norma, sottraendo l’entrata indicata alla riduzione del debito sanitario, si pone in contrasto con i criteri di contenimento della spesa pubblica previsti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario, espressivi della competenza statale a determinare i principi di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, co. 3, Cost.

Analoga violazione deriva dalla seconda disposizione citata, che, nelle more del completamento del Policlinico universitario, distribuisce nelle strutture pubbliche e private della Provincia di Caserta i posti letto programmati (500), demandando al Commissario ad acta di provvedere all’emanazione degli atti consequenziali. In tal caso si configura anche un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale. Come precisa la Corte, «La semplice interferenza, da parte del legislatore regionale, nelle funzioni del Commissario ad acta, come definite nel mandato commissariale, determina, infatti, di per sé, la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.».

Giuliano Sereno


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