Consiglio di Stato, sez. III, 9 luglio 2013, n. 3639 sulla posizione processuale dell’ASL in caso di acquisti centralizzati.

09.05.2013

Questa Sezione, con la sentenza n. 3402 dell’11.6.2012, ha già avuto modo di chiarire, al riguardo, che la norma prevede un caso particolare di centrale di committenza, le cui regole di funzionamento integrano l’art. 3, comma 34, del d. lgs. 163/2006, osservando che, poiché tali regole fissano, da un lato, la delega irrevocabile alla Regione come centrale acquisti e, per altro verso, quest’ultima è in tale veste competente in via esclusiva all’indizione della gara, essa ne è, altresì, l’unica e diretta responsabile.

In quest’ottica deve anche osservarsi che le Aziende non potrebbero assumere la veste di interlocutrici processuali nemmeno in ordine alla domanda di dichiarazione di inefficacia dei contratti e di subentro negli stessi, proposta ai sensi dell’art. 122 c.p.a., poiché, come detto, sono tenute a provvedere, ciascuna per proprio conto, alla stipula dei singoli contratti d’appalto con le imprese aggiudicatarie e alla gestione del relativo rapporto contrattuale, essendo destinatarie di tutti gli effetti, sostanziali e processuali, scaturenti dalle vicende connesse alla procedura di gara.

Esse, come beneficiano, da un lato, della procedura indetta ed espletata dalla centrale di committenza, sono dall’altro vincolate alle vicende – anche giudiziarie – della gara, vicende che hanno, per disposizione di legge, nella centrale di committenza l’unica protagonista, sul piano sostanziale come su quello processuale, e che possono riverberarsi direttamente, come nel caso dell’art. 122 c.p.a., anche sulla stipula dei successivi contratti.

Carmela Salerno


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