La Corte Costituzionale con sentenza 20/2013 ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso contro l’articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stato introdotto nel testo della legge 287/1990 l’articolo 2i bis in materia di «Poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza»
Oggetto: Concorrenza – Poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato – Adozione di parere motivato sugli atti amministrativi generali, sui regolamenti e sui provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica ritenuti lesivi delle norme a tutela della concorrenza e del mercato – Legittimazione ad agire in giudizio, col patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, in caso di mancata conformazione dell’amministrazione al parere nei sessanta giorni successivi.
Norme impugnate: Art. 35 del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22/12/2011, n. 214.
Dispositivo: inammissibilità.