Il sindacato può agire in giudizio per far valere interessi suoi propri ed esclusivi, ma non dei singoli associati. Non è sufficiente dunque, da parte del sindacato, una prospettazione della legittimazione sostenuta con l’allegazione dello statuto, per superare il vaglio del giudice su una tale condizione processuale preliminare.
È tuttavia possibile, in relazione al giudizio amministrativo impugnatorio, riconoscere la legittimazione ad agire delle associazioni di categoria quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) azioni nelle quali l’interesse dedotto in giudizio concerna l’intera categoria rappresentata di modo che il sindacato non si ponga in conflitto di interesse con alcuni dei suoi rappresentati;
b) i provvedimenti impugnati concretino anche una lesione dell’interesse collettivo statutariamente tutelato, risolvendosi, altrimenti, l’azione, in una non consentita sostituzione processuale.
Non sussiste una eadem ratio, con gli ordini professionali, in relazione al principio di diritto enunciato dalla Adunanza plenaria n. 10 del 2011 che ha affermato la legittimazione degli ordini ad agire contro atti che si assumano lesivi dell’interesse istituzionale della categoria rappresentata e perciò contro procedure di evidenza pubblica, quando l’interesse fatto valere è quello all’osservanza di prescrizioni a garanzia della par condicio dei partecipanti, nonostante che, in fatto, dalla singola procedura selettiva sia stato avvantaggiato un singolo professionista.
Infatti mentre gli ordini professionali: a) sono enti pubblici, con funzioni pubblicistiche valevoli erga omnes, istituzionali e autoritative, finalizzate alla disciplina dell’esercizio della professione; b) sono enti istituiti dalla legge, sono ad appartenenza necessaria e sono monopolisti legali di quelle funzioni (cfr. art. 2229 c.c.). I sindacati, nell’attuale assetto, che prescinde dall’art. 39 Cost.: a) sono associazioni private non riconosciute; b) hanno carattere plurale e sono ad adesione eventuale; c) non sono enti esponenziali della categoria medesima e dunque – indipendentemente dalle autoqualificazioni statutarie – non possono essere considerati come portatori, ciascuno, di un proprio compito generale di difesa, anche in giudizio, dell’interesse dell’intera categoria unitariamente considerata.
Nel caso in esame la domanda giudiziale dei sindacati ricorrenti è considerata ammissibile in quanto: a) le associazioni sindacali ricorrenti rappresentano la gran parte dei dirigenti interni della regione Lazio e partecipano alle contrattazioni di settore; b) le associazioni hanno agito in forza di specifiche previsioni statutarie che mirano alla salvaguardia della dignità e professionalità della dirigenza; c) le associazioni hanno attivato il presente giudizio a tutela di tutti i dirigenti di ruolo della regione muniti dei titoli per accedere agli incarichi di vertice per cui è causa; d) in relazione agli altri dirigenti (quelli privi dei requisiti) non si configura una ipotesi di conflitto di interessi ma solo di neutralità posto che la proposizione dell’azione se non gli giova non li danneggia.