AGCM: accertato abuso di posizione dominante da parte di Poste Italiane per mancata applicazione dell’IVA su alcuni servizi postali

08.05.2013

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha rilevato, con delibera  pubblicata in data 23 aprile 2013, che Poste Italiane ha posto in essere un abuso di posizione dominante per mancata applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto su alcuni servizi postali, in violazione della normativa e della giurisprudenza comunitaria in materia nonché discriminando i concorrenti.

Nello specifico, l’istruttoria è stata avviata, ai sensi dell’Art.14 della Legge n. 287/90, il 6 marzo 2012 per presunta violazione, da parte di Poste Italiane S.p.a., dell’Art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Oggetto del procedimento istruttorio, un presunto abuso di posizione dominante  in alcuni mercati postali liberalizzati, illecito concretizzatosi nella fattispecie della condotta escludente posta in essere offrendo le prestazioni del servizio universale a condizioni negoziate individualmente, senza applicazione dell’IVA.

Più nel dettaglio, la decisione dell’Antitrust riguarda quei servizi postali rientranti nel servizio universale, non in riserva, ossia non affidati in esclusiva a Poste Italiane e quindi teoricamente erogabili anche da operatori diversi, muniti di licenza individuale rilasciata dal  Ministero dello Sviluppo Economico. Trattasi dei servizi di posta massiva, posta raccomandata, posta assicurata e di pubblicità diretta per corrispondenza (posta target), i quali, nonostante ricadano in tale categoria, vengono negoziati individualmente da Poste Italiane con prezzi differenziati in funzione dei volumi della corrispondenza, della tempistica e dell’offerta congiunta. Non applicando l’IVA, Poste Italiane, ha dunque abusato della propria posizione dominante, offrendo i suddetti servizi a prezzi agevolati, escludendo i concorrenti dai mercati oggetto di indagine, i quali, appunto, non hanno potuto proporre offerte competitive dovendo applicare una maggiorazione del 21%, aliquota attualmente applicabile.

Precisamente, secondo quanto riportato nel testo del provvedimento, risulta “(..) che Poste Italiane, applicando l’esenzione IVA a servizi frutto di negoziazione individuale, i quali, sulla base della giurisprudenza comunitaria, non possono godere di tale agevolazione fiscale, ha realizzato un abuso di posizione dominante di tipo escludente consistente nell’applicazione di sconti (..) idonei ad alterare il confronto competitivo, a danno dei consumatori, in violazione dell’Art. 102 TFUE”. Di fatti, la normativa comunitaria in materia, contenuta nell’Art. 132, lettera a), della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto), prevede che tale esenzione riguardi specificamente le operazioni “effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni”. La Corte di Giustizia, in una sentenza del 23 aprile 2009 (causa C 357/07) ha successivamente specificato che tali esenzioni non si applicano ai servizi postali rientranti nel servizio universale le cui condizioni siano negoziate individualmente.

Tuttavia, l’AGCM, non ha predisposto l’irrogazione di alcuna sanzione nei confronti di Poste Italiane, in quanto ha ritenuto la sua condotta conforme ad una norma imperativa nazionale che prevede l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione” (Art. 10, comma 1, n.16  del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, così come riformulato dall’Art. 2, comma 4-bis, D.L. 25 marzo 2010, n.40, convertito in Legge 22 maggio 2010, n.73), norma in contrasto con la  disciplina comunitaria e con l’Art. 102 del TFUE. L’Antitrust, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ha dunque dovuto disapplicare la legge italiana per accertare tale abuso e imporne a Poste Italiane la cessazione oltre ad un termine di 180 giorni per applicare l’IVA nei servizi postali liberalizzati. La Corte di Giustizia ha infatti stabilito, in una sentenza del 9 settembre 2003 (procedimento C-198/01, caso CIF), che, in presenza di comportamenti posti in essere da imprese in violazione dell’Art. 102 TFUE, i quali siano favoriti da una normativa nazionale che ne legittima e rafforza gli effetti, la competente autorità garante può disapplicare la legge nazionale per consentire l’accertamento della suddetta violazione.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare il seguente link:

http://www.agcm.it/stampa/news/6419-servizi-postali-su-esenzione-iva-poste-italiane-ha-abusato-della-sua-posizione-dominante.html

Il testo del provvedimento adottato dall’AGCM può essere reperito al seguente link:

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3679-a441chiusura.html

a cura di Giorgiana Grazioli