Consiglio di Stato, Sez. III, 19/9/2013 n. 4668, sul potere comunale di adeguamento della pianta organica delle farmacie in applicazione dell’art. 11 d. l. 1/2012 conv. con l. 27/2012.

07.05.2013

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Terza, si è pronunciato, con apposita sentenza, depositata in data 19 settembre 2013, sul potere comunale di adeguamento della pianta organica delle farmacie in applicazione dell’articolo 11 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27.

Nel caso in oggetto, la controversia è sorta in seguito alla decisione del Comune di Castellammare di Stabia, adottata con delibera della Giunta comunale n. 70 del 19 aprile 2012, di provvedere, in applicazione dell’articolo 11 del d. l. n. 1/2012, all’adeguamento della pianta organica delle farmacie, incrementandone il numero da 17 a 20 e individuando le relative aree di pertinenza delle nuove sedi, ciò che, inevitabilmente, ha comportato un ridimensionamento di alcune delle sedi preesistenti. Di conseguenza, la Farmacia Scepi S.n.c., una tra le farmacie già in esercizio, ha impugnato tale delibera dinanzi al TAR Campania deducendo vari motivi di legittimità. In particolare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11 per violazione della competenza legislativa regionale e per violazione dell’articolo 41 della Costituzione. A seguito del rigetto del ricorso da parte del TAR Campania, la ricorrente ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato.

Nello specifico, per ciò che concerne le suddette questioni di legittimità costituzionale, la ricorrente sostiene che il legislatore statale, con l’intervento del d. l. n. 1/2012, abbia invaso la sfera riservata alla competenza legislativa regionale e che l’attribuzione al Comune della competenza a provvedere all’adeguamento della pianta organica delle farmacie sia in contrasto con l’articolo 41 della Costituzione, in quanto l’amministrazione comunale, essendo titolare delle farmacie municipalizzate, verserebbe in conflitto d’interessi (viene richiamata a tal proposito una recente ordinanza del TAR Veneto –  ordinanza n. 713 del 17 maggio 2013).

 Il Consiglio di Stato ha così stabilito la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, affermando, secondo quanto riportato nel testo della sentenza, a proposito della presunta violazione della competenza legislativa regionale, quanto segue: “Basti dire che quando la Regione Puglia, con legge regionale n. 19/2008, modificò il rapporto numerico fra popolazione e farmacie, abbassando a 3500 il coefficiente stabilito dalla legge n. 475/1968, la norma fu impugnata dal Governo per invasione della competenza legislativa statale e il ricorso fu accolto con sentenza della Corte Costituzionale n. 295/2009”. Viceversa, in merito alla presupposta violazione dell’articolo 41 della costituzione, ha deliberato che “La questione non sembra tuttavia pertinente in questa sede, giacché il decreto legge n. 1/2012 tassativamente esclude la prelazione comunale sulle sedi farmaceutiche nuove o comunque vacanti (cfr. decisione n. 3249/2013 di questa Sezione sull’ampia portata di questo divieto). Sicché sembra esclusa la possibilità che, almeno in sede di prima applicazione del decreto legge, il Comune sia guidato dai propri interessi patrimoniali”.

Il testo della sentenza può essere reperito al seguente link:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201306166/Provvedimenti/201304668_11.XML

a cura di Giorgiana Grazioli