a cura di Renato Ibrido
Nella riunione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato del 14 ottobre 2013, il Presidente della Giunta, sen. Stefano (SEL), in qualità di relatore, ha illustrato e poi posto ai voti la relazione per l’Assemblea sulla elezione contestata del sen. Berlusconi (PDL), ricordando che nella seduta pubblica del 4 ottobre la Giunta aveva deciso a maggioranza di proporre all’Aula di deliberare la mancata convalida dell’elezione del sen. Berlusconi.
Al termine dell’intervento del Presidente della Giunta, il sen. Caliendo (PDL) ha contestato l’errata applicazione dell’art. 17, c. 4 ,del Regolamento per la verifica dei poteri.
Ai sensi della suddetta disposizione, la relazione scritta, dopo essere stata approvata dalla Giunta, deve essere presentata all’Assemblea entro venti giorni dalla decisione in camera di consiglio sulla elezione contestata.
Secondo l’interpretazione proposta dal sen. Caliendo, l’art. 17, c. 4 del Regolamento per la verifica dei poteri richiede l’approvazione in camera di consiglio sia della decisione sulla elezione contestata, sia della conseguente relazione scritta da presentare all’Aula.
Tale lettura del dato regolamentare sembrerebbe trovare conforto in un argomento di tipo topografico, dal momento che entrambi i passaggi procedurali sono collocati all’interno di una disposizione (l’art. 17) rubricata “(Camera di Consiglio)”.
Rispetto alla questione regolamentare sollevata dal sen. Caliendo, il Presidente della Giunta ha osservato che nei precedenti casi di elezione contestata la relazione scritta, contenente le motivazioni della decisione, è sempre stata adottata nella seduta ordinaria. In base ad un argomento fondato sui precedenti, dunque, solamente la decisione sulla mancata convalida dell’elezione deve essere approvata in camera di consiglio, mentre la conseguente relazione è adottata in seduta ordinaria.
Al termine della seduta, la relazione è stata approvata a maggioranza dalla Giunta.