a cura di Renato Ibrido
Nel corso della riunione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato del 9 settembre 2013, il sen. Augello (PDL), in qualità di relatore sulla elezione contestata del sen. Berlusconi (PDL), ha presentato tre diverse proposte alla Giunta: una proposta di deliberazione sull’ammissibilità o meno della facoltà di sollevare questioni di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale; una proposta di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale; una proposta di rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
A seguito dell’intervento del relatore, la sen. Lo Moro (PD) ha rilevato che l’art. 10, c. 1, del Regolamento per la verifica dei poteri attribuisce al relatore il potere di chiedere la convalida oppure, in alternativa, la contestazione dell’elezione, senza riconoscere altresì la possibilità di formulare ulteriori proposte sulla falsariga di quelle presentate dal sen. Augello.
In un primo momento, il Presidente della Giunta, sen. Stefano (SEL), nel risolvere la questione interpretativa, ha riconosciuto alle questioni sollevate dal relatore natura pregiudiziale, ritenendo così applicabile la disciplina prevista dall’art. 93 del Regolamento del Senato in materia di questioni pregiudiziali.
Peraltro, nella successiva riunione del 10 settembre 2013, a seguito di un diverso “accordo” procedurale fra i membri della Giunta, le questioni pregiudiziali presentate dal relatore sono state ritirate e riformulate all’interno della proposta di convalida. Sul piano regolamentare, inoltre, la Giunta ha concordato di procedere ad un voto unico, consentendo peraltro di esprimere le dichiarazioni di voto con riferimento alle singole questioni preliminari esposte nella relazione. È stato inoltre convenuto che, in presenza di una specifica richiesta, le questioni preliminari sarebbero state poste separatamente ai voti.
In relazione a tale “accordo” procedurale, il relatore ribadiva che la soluzione regolamentare adottata doveva intendersi, per il futuro, come un precedente.