Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 2 maggio 2013, n. 405 sulla competenza della giunta comunale ad istituire nuove sedi farmaceutiche.

02.05.2013

Con riferimento alla competenza alla pianificazione il Collegio ritiene di poter aderire all’orientamento giurisprudenziale (di cui alla sentenza T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 14 marzo 2013, n. 1489, che richiama Consiglio di Stato sentenza 5925/2012 del 26 ottobre 2012) secondo il quale competente all’adozione di siffatta tipologia di atti sarebbe l’organo esecutivo dell’ente locale.Nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 267 del 2000 la Giunta ha competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati espressamente al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Presidente della Provincia, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei Funzionari dirigenti.Innovando rispetto al passato, in materia di pianificazione delle sedi farmaceutiche, l’art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, convertito in L. n. 27 del 2012, ha attribuito al Comune il potere di individuare le sedi farmaceutiche da istituire, lasciando alla Regione solo la possibilità di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia dell’Ente locale.La modifica normativa, però, ha obiettivamente semplificato le procedure di scelta in subiecta materia, ancorandole a uno stretto criterio demografico, indirettamente così attribuendogli natura gestionale e privandolo di quei caratteri di natura programmatica e previsionale che, in astratto, avrebbero indotto a ravvisare una competenza del Consiglio in materia.

Infondata è anche la doglianza secondo cui la deliberazione sarebbe illegittima perché adottata dopo il decorso del termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, entro il quale il Comune avrebbe dovuto trasmettere la nuova zonizzazione. Tale termine non può essere ritenuto perentorio nel senso voluto da parte ricorrente e cioè nel senso di determinare l’illegittimità dell’atto adottato successivamente alla scadenza. Infatti, premesso che, comunque, il ritardo sarebbe di soli 3 giorni (27 aprile 2012, anziché 24), la norma prevede, nel caso di inutile scadenza del termine, l’intervento diretto della Regione nei successivi sessanta giorni, ma senza mai contemplare la consumazione del potere comunale.

a cura di Carmela Salerno


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