Con una sentenza del 23 aprile 2013, la Corte di Lussemburgo ha confermato, benché parzialmente, quanto deciso dal Tribunale, in prima istanza, sulla ricevibilità dei ricorsi proposti da alcuni politici ivoriani contro alcune decisioni del Consiglio volte ad adottare una serie di misure restrittive nei loro confronti. La Corte, da un lato, ha ritenuto che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nell’avere esso individuato il dies a quo per il decorso dei termini di impugnazione nel giorno della pubblicazione della decisione sulla Gazzetta ufficiale (termine che, secondo la Corte, andava calcolato a partire dalla comunicazione della decisione agli interessati, anche in via indiretta tramite avviso pubblicato sulla Gazzetta stessa); dall’altro, la Corte ha affermato che, pur tenendo conto di questo diverso dies a quo, i termini per l’impugnazione risultavano comunque scaduti, per cui il Tribunale ha correttamente pronunciato l’irricivibilità dei ricorsi. Né, del resto, secondo i giudici di Lussemburgo, osterebbe al regolare decorso del termine di impugnazione la presenza di un caso di forza maggiore in quanto “nessuno dei ricorrenti ha presentato, nella sua impugnazione […], elementi tali da consentire a quest’ultima di individuare sotto quale profilo, e durante quale periodo preciso, la situazione generale di conflitto armato in Costa d’Avorio e le circostanze personali invocate dai ricorrenti avrebbero impedito loro di presentare ricorso tempestivamente”.
In allegato il testo della sentenza.