Decreto del fare: norme in materia di gas naturale, energia elettrica e liberalizzazione accesso alla rete wifi – 20 agosto 2013

02.05.2013

Il 20 agosto 2013 è entrata in vigore la legge di conversione del 9 agosto 2013, n. 98 recante: «Disposizioni  urgenti  per il rilancio dell’economia» che modifica il Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 meglio noto come Decreto del fare. Il decreto interviene in materia di servizi pubblici con misure volte alla maggiore liberalizzazione del mercato del gas, riduzione dei costi dell’energia elettrica e liberalizzazione dell’accesso pubblico alla rete wifi.

Art. 4  Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti

L’articolo 4, primo comma, ha delimitato l’ambito di applicazione delle norme a tutela dei clienti vulnerabili nel mercato del gas naturale. Con l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto del fare, l’obbligo di assicurare “col più alto livello di  sicurezza  possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale” resta applicabile a tutti i clienti vulnerabili. Tale categoria è definita dall’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, modificato dal Dlgs n. 93/2011 e vi rientrano: “i clienti domestici, le utenze  relative  ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di  riposo carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui.” Il decreto del fare ha limitato la determinazione transitoria dei prezzi da parte dell’Autorità  per l’energia elettrica e il gas nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, prima estesa a tutti i clienti vulnerabili di cui sopra, ai “soli clienti  domestici”.

I successivi commi dell’art. 4, riguardano le gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Dopo aver specificato la natura perentoria dei termini previsti, relativi all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, il decreto ha stabilito che, una volta decorsi inutilmente tali termini, la Regione competente deve avviare la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta (comma 2°). La norma prevede inoltre che, decorsi quattro mesi dalla scadenza di suddetti termini, in assenza dell’intervento della Regione competente “il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad acta.” (comma 4°). Sono previste alcune proroghe dei termini ai commi 3° e 3° bis, in particolare una proroga di ventiquattro mesi per i territori inerenti a Comuni colpiti dal terremoto dell’Emilia, nonché una proroga di ulteriori quattro mesi per le gare già scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013. E’ stabilita la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di “emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” (comma 6°).

Il 7° comma concerne l’uso del metano e del GPL. Si prevede la possibilità di accedere al fondo la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti per l’erogazione di contributi per la chiusura e contestuale trasformazione da impianti di distribuzione di carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano o di GPL per autotrazione, al fine di diffondere l’uso del metano e del GPL per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante.

Art. 5 Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica

L’articolo 5° del decreto del fare, allarga l’ambito di applicazione soggettivo dell’addizionale Ires, anche noto come “Robin Tax”. Il volume di ricavi necessario per essere soggetti imponibili rispetto a tale imposta diminuisce radicalmente, da “un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro” all’attuale “volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro”.

Il 2° comma della norma prevede che le maggiori entrate generate dall’aumento di contributi derivante da suddetta imposta sono destinate “alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

I commi successivi dispongono una revisione delle modalità di calcolo del costo evitato di combustibile, con una deroga di quattro anni per gli per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del decreto e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile, salvo gli impianti ricadenti nelle zone di emergenza rifiuti per i quali è prevista una disciplina parzialmente derogatoria (comma 5°).

E’ infine prevista al comma 7° una riduzione progressiva degli incentivi per la generazione di elettricità da bioliquidi, con la possibilità per gli impianti entrati in esercizio entro il 2012 di mantenerli chiedendone una maggiorazione nei primi due anni e una riduzione negli ultimi tre.

Tutte le disposizioni esaminate sono da attuare in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell’energia elettrica (comma 8°).

Art. 10  Liberalizzazione dell’accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica

La norma in esame elimina l’obbligo per esercenti, negozi, ristoranti che offrono il Wi-Fi al pubblico di richiedere l’identificazione personale degli utilizzatori quando l’offerta di accesso non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio. Precedentemente, ai fini di prevenire attività criminali e di terrorismo, si richiedeva di tracciare i codici del dispositivo usato per la connessione imponendo oneri tecnici e burocratici ai gestori.

Il testo completo del decreto è reperibile al seguente indirizzo: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-20&atto.codiceRedazionale=13A07086&elenco30giorni=false

a cura di Livia Lorenzoni