Corte costituzionale, 26 aprile 2012, n. 106
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 47, comma 5, della legge della Regione Liguria 1 luglio 1994, n. 29, recante “Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”. La norma impugnata stabilisce che le province, sulla base di specifiche e motivate esigenze, possono autorizzare la caccia agli ungulati in deroga a quanto previsto dal comma 4 dello stesso art. 47, che pone il divieto di cacciare su terreni coperti in tutto o per la maggior parte da neve. La disposizione violerebbe la competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, comma 2, lett. s) Cost., in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Argomentazioni della Corte:
La Corte richiama preliminarmente la normativa statale, che all’art. 21, comma 1, lett. m) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 vieta la caccia su terreni innevati, salvo che nella zona faunistica delle Alpi. Dopo aver escluso che il territorio della provincia di Genova possa essere considerato appartenente alla cerchia alpina, la Corte richiama la sua giurisprudenza pregressa relativa alla competenza di cui all’art. 117, comma 2, lett. s), che affida allo Stato la determinazione degli standard minimi di tutela della fauna, i quali possono essere variati solo in direzione di un incremento dalle Regioni. Ne deriva che la legge regionale non può consentire la caccia nei casi in cui essa e’ vietata dalla normativa statale, e quindi anche in caso di terreni innevati.
Un siffatto potere di deroga regionale non potrebbe essere legittimato neanche in nome dell’art. 19, comma 2 della legge n. 157 del 1992, che consente il controllo della specie della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, per particolari esigenze e tutela delle zone agricolo-forestali. Sul piano normativo, infatti, non esiste alcun collegamento tra i piani di abbattimento che le regioni possono autorizzare e il potere di derogare al divieto di caccia degli ungulati sul territorio innevato.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 5 della legge della Regione Liguria 1 luglio 1994, n. 29.
Giurisprudenza richiamata:
– Sulla determinazione degli standard di tutela della fauna in attuazione della competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, comma 2, lett. s) Cost.: Corte cost., sentt. n. 387/2008, n. 315/2010, n. 263/2011;
– Sulla legge n. 157/1992 come espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema: Corte cost., sent. n. 193/2010.