La carica di presidente della provincia è compatibile con quella di deputato?

30.05.2012

 

 a cura di Piero Gambale

La Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, nella seduta del 15 febbraio 2012, esamina, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, le cariche di presidente di provincia ricoperte da deputati.

L’on. Pisicchio (Misto-Apl), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, ricorda che dopo la sentenza della Corte cost. n. 277/2011, la Giunta ha deliberato di riaprire l’istruttoria sia sulle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti sia su quelle di presidente di Provincia. Con riferimento alle prime, la Giunta ha concluso per l’accertamento dell’incompatibilità cui sono seguite varie opzioni dei deputati interessati (cfr., tra gli altri le dimissioni degli onorevoli Luciano Dussin (LNP), nella seduta del 14 dicembre 2011 e di Nicolò Cristaldi (PdL), nella seduta del 16 dicembre 2011); per le seconde il Comitato ha avviato l’istruttoria in contraddittorio (ai sensi dell’art. 16, comma 2, lettera c), sussistendo in seno al Comitato, “taluni margini di dubbio” sull’ambito soggettivo di applicazione del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale.

I principali argomenti presenti nelle controdeduzioni dei deputati interessati a sostegno della tesi della compatibilità sono i seguenti: a) carattere definitivo, analogo a quello delle sentenze passate in giudicato, delle deliberazioni di accertamento della compatibilità (assunte nella seduta del 27 gennaio 2010); b) limitazione della sentenza alle sole cariche di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, in ragione del criterio di stretta interpretazione dei limiti ai diritti elettorali e del principio della riserva di legge; c) depotenziamento, alla luce dei recenti provvedimenti adottati dal Governo Monti (art. 23 decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge 214/2011) dell’ente provincia, con conseguente venir meno del carattere direttamente elettivo del presidente e del consiglio provinciali (aspetto questo che farebbe venir meno il rischio di captatio benevolentiae sugli elettori per evitare il quale è prevista l’ineleggibilità).

Ciò detto, ritiene che pure gli elementi nell’opposta direzione dell’accertamento dell’incompatibilità siano significativi e richiama un’altra recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 294/2011, nella quale è stata dichiarata l’incompatibilità tra deputato regionale e sopravvenuta carica di presidente e assessore di una provincia.

Tuttavia, segnala che l’orientamento complessivo del Comitato è risultato di segno opposto e per tale ragione la Giunta pone ai voti la proposta di accertamento della compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di otto presidenti di provincia (Asti, Napoli, Salerno, Frosinone, Brescia, Foggia, Biella e Caserta), che è approvata a maggioranza.

 

 

Alessandroa.baroni