Corte costituzionale, 17 ottobre 2011, n. 275
La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 17 novembre 2010, ho promosso il presente giudizio per conflitto di attribuzione tra enti.
Norme impugnate
La Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai punti 1.2., 17.1., 17.2. nonché all’Allegato 3 del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, per violazione di diverse norme di attuazione dello statuto speciale e per violazione delle seguenti disposizioni costituzionali: articolo 117 Cost., terzo, quinto e sesto comma, e 118 Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Argomentazioni della Corte
La Corte costituzionale, in primo luogo, ha svolto una breve excursus normativo in materia. L’articolo 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 dispone che “le linee guida – volte ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici – debbano essere approvate in Conferenza unificata”. Nel caso di specie, la Corte ricorda che la ricorrente abbia manifestato il proprio dissenso, in sede di Conferenza unificata, sul testo del d.m. poi divenuto definitivo.
Il successivo articolo 19, sempre del d.lgs n. 387 del 2003, dispone che siano “fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione”. In tal senso, l’articolo 8, comma 6, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, attribuisce alla potestà legislativa primaria delle Province la “tutela del paesaggio”.
La Corte, sul punto, esplica il concetto di “paesaggio”: esso, infatti, deve essere considerato “l’ambiente nel suo aspetto visivo” (sentenza n. 226 del 2009). Il parametro costituzionale richiamato dalla Corte è l’articolo 9, secondo comma, Cost., il quale “ha sancito un principio fondamentale, che vale sia per lo Stato che per le Regioni, ordinarie e speciali. Il riferimento testuale della norma costituzionale è alla “Repubblica”, con ciò affermandosi la natura di valore costituzionale in sé e per sé, la cui disciplina unitaria deve tuttavia “tener conto degli statuti speciali di autonomia” (sentenza nn. 367 e 378 del 2007).
In base a quanto detto, la Corte riconosce alle Province la titolarità di una potestà normativa primaria in materia di “paesaggio”. Tuttavia, la stessa Corte ribadisce che tale competenza legislativa debba essere esercitata “sia nell’ambito degli obiettivi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, sia nell’ambito fissato dall’art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che stabilisce la “ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabili”.
Secondo la Corte costituzionale, a partire dal sistema così delineato dal legislatore, in base al quale si cerca di ottenere un giusto equilibrio di competenze e obiettivi, le disposizioni censurate del d.m. 10 settembre 2010 sembrano presentare “aspetti di difformità rispetto alle suddette modalità di equilibrio […] e di conseguenza ledano parzialmente le competenze costituzionalmente garantite della ricorrente”.
– Il punto 1.2. vincola le Regioni e le Province autonome a porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili “esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17”. La Corte afferma che “[…] il vincolo contenuto nella suddetta norma non trova giustificazione (alcuna) […]”. Inoltre, come sopra ricordato, la stessa legge statale eccettua espressamente le Province autonome dai destinatari delle linee guida. Pertanto, la norma di cui al punto 1.2. viola “la competenza provinciale in materia di tutela del paesaggio”.
– Il punto 17.1. stabilisce che “le Regioni e le Province autonome possono procedere all’indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3”. Secondo la Corte, anche questa disposizione “non trova giustificazione […] e lede, pertanto, le competenze costituzionalmente garantite della ricorrente”.
Infine, la Corte afferma che, in considerazione della piena equiparazione statutaria delle Province autonome di Trento e di Bolzano relativamente alle attribuzioni di cui trattasi, l’efficacia della presente sentenza deve essere estesa anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.
Conclusioni della Corte
La Corte costituzione dichiara che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi alle disposizioni di cui ai punti 1.2. e 17.1. del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali e annulla, per l’effetto, i punti 1.2. e 17.1. del suddetto d.m. 10 settembre 2010, limitatamente alle parole “e le Province autonome”.