L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) ha presentato, in data 2 febbraio 2012, presso la X Commissione industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica, una memoria in merito al disegno di legge AS 3110, di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Oggetto di attenzione dell’Autorità, oltre agli aspetti essenziali di alcune disposizioni del decreto concernenti la materia energia, anche le funzioni di regolazione nei servizi di trasporto.
Tra le considerazioni svolte dall’AEEG sulle previsioni del d.l. 1/2012 che dettano norme in materia di energia (cfr. artt.: 13 Misure per la riduzione del prezzo di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili; art. 14 Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese; art. 15 Disposizioni in materia di separazione proprietaria; art. 21 Disposizioni per accrescere la sicurezza, l’efficienza e la concorrenza nel mercato dell’energia elettrica; art. 22 Disposizioni per accrescere la trasparenza sul mercati dell’energia elettrica e del gas; art. 24 Accelerazione delle attività di disattivazione e smaltimento dei siti nucleari) particolare rilievo assumono quelle effettuate sulle disposizioni in materia di separazione proprietaria delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale di cui al citato articolo 15.
Al riguardo, infatti, l’AEEG ricorda come essa abbia ritenuto la separazione proprietaria opportuna già in occasione dell’audizione tenuta il 20 aprile 2011 presso la stessa X Commissione del Senato, esprimendo la propria preferenza per il modello dell’ownership unbundling (OU) così come definito dalla direttiva 2009/73/CE.
Nel documento si rileva come, seppure sono apprezzabili le finalità del decreto, volto alla separazione proprietaria del trasporto gas e delle altre attività detenute da Snam S.p.A, così come la scelta del mantenimento in capo ad un unico soggetto, organizzato in forma di holding con società controllate, delle attività di rete, di stoccaggio e di rigassificazione, tuttavia, le relative modalità di realizzazione, così come previste dall’articolo 15, necessitino di un intervento di modifica per allinearle alla normativa europea.
La formulazione prevista nell’articolo 15 fa riferimento a norme, precedenti alla direttiva 2009/73/CE, che paiono oggi obsolete e non coerenti con le recenti previsioni della normativa comunitaria. Infatti, la legge n. 296/06, richiamata dall’articolo 15 del d.l. 1/2012, limita al 20% la partecipazione azionaria di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato nel capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale. Ad avviso dell’AEEG, così come formulato, l’articolo 15 non porta, di per sé, ad un modello di separazione proprietaria conforme a quello previsto dal comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo l giugno 2011, n.93.
In tale linea di ragionamento, l’AEEG osserva che affinché la separazione proprietaria sia pienamente corrispondente ai criteri posti dalla direttiva 2009/73/CE, sia opportuno prevedere che:
– la formulazione dell’articolo 15 preveda l’attuazione del modello di separazione proprietaria secondo le modalità di cui all’articolo 19 del decreto legislativo il. 93/2011, e non più quelle di cui all’articolo l, comma 905, della legge n. 296/06;
– e che questo modello preveda l’inclusione, fra le attività separate, di tutte le attività di rete, stoccaggio e di rigassificazione.
L’Autorità rileva altresì che con la propria regolazione potrà contribuire all’efficacia del modello di OU anche inquadrandolo in una strategia di promozione dello sviluppo infrastrutturale nel mercato del gas del nostro Paese.
Infine, in riferimento alla regolazione dei servizi di trasposto, l’AEEG richiama la disposizione di cui all’articolo 36, co., 1, del D.l. 1/2012 con la quale si prevede, delineandone anche il relativo iter legislativo, l’istituzione di una specifica autorità indipendente di regolazione dei trasposti. In tale linea di ragionamento, l’AEEG rileva come nel settore dei trasporti si venga di fatto a delineare un assetto interinale in cui essa è chiamata a supplire, in via transitoria, alla vacanza di un regolatore autonomo e che in vista del 30 giugno 2012, ha già avviato con la Deliberazione 26 gennaio 2012, 15/2012/A, la preliminare ricognizione del quadro delle funzioni di regolazione attualmente in capo ai diversi soggetti istituzionali nel settore dei trasporti.
Il testo integrale della memoria dell’AEEG è disponibile al seguente indirizzo: http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/027-12.pdf