Quando può essere presentata una richiesta di controprova di una precedente votazione?

27.05.2012

a cura di Piero Gambale

 Nel corso della seduta della Camera dei deputati del 17 aprile 2012, l’Assemblea vota, per alzata di mano, la proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa di un progetto di legge recante Misure per garantire la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici, che viene approvata (A.C. 5123).

Dopo la votazione, l’onorevole Fedriga (LNP) chiede di procedere, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del regolamento alla controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, perché – dichiara – “venga esplicitato il voto di alcuni colleghi”.

La Presidenza ricorda che la richiesta doveva essere avanzata prima della proclamazione del risultato; in ogni caso ritiene opportuno dare seguito alla richiesta di controprova, che conferma l’esito della votazione già svolta.

Nel corso della seduta della Camera del 18 aprile 2012, la Presidenza comunica che, a norma del comma 4 dell’articolo 92 del regolamento, settantasette deputati, costituenti oltre un decimo dei componenti la Camera, hanno chiesto la rimessione all’Assemblea della medesima proposta di legge. La proposta di legge resta, pertanto, all’esame della stessa Commissione, ma in sede referente.

 

 

Alessandroa.baroni