In base a quanto stabilito dall’art. 52 comma 1 bis d.lgs. n. 165/01, come modificato dall’art. 62 del d.lgs. n. 150/09, le c.d. progressioni verticali, ossia fra le aree, avvengono tramite concorso pubblico, che nel sistema di reclutamento del personale degli enti pubblici per la copertura dei posti disponibili nella dotazione organica è da ritenersi principio generale immediatamente applicabile, “fatta salva la possibilità, prevista per legge, della riserva di un numero di posti non superiore al 50% dei posti a concorso a favore del personale interno, purché in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno”.
In base a tale principio, l’art. 91 T.u.e.l. nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con l’art. 62, d.lg. 27 ottobre 2009, n. 150 .