Tar Lazio, Latina – sentenza del 15 settembre 2011, n. 689 – Progressioni verticali e concorso pubblico nel c.d. decreto Brunetta

23.05.2012

In base a quanto stabilito dall’art. 52 comma 1 bis d.lgs. n. 165/01, come modificato dall’art. 62 del d.lgs. n. 150/09, le c.d. progressioni verticali,  ossia fra le aree, avvengono tramite concorso pubblico, che nel sistema di reclutamento del  personale degli enti pubblici per la copertura dei posti disponibili nella dotazione  organica è da ritenersi principio generale immediatamente applicabile, “fatta salva la  possibilità, prevista per legge,  della riserva di un numero di posti non superiore al 50% dei posti a concorso a favore del personale interno, purché in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno”.

In base a tale principio,  l’art. 91  T.u.e.l. nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale  dipendente, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con l’art. 62, d.lg. 27 ottobre 2009, n. 150 .

a cura di Daniela Bolognino