TAR Lazio – Roma sez. I, Ter, n. 610 del 2012 – Mobilità volontaria – Regioni – potere di organizzazione.

23.05.2012

L’art. 30, comma 2 bis, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che “le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti di organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio …”

L’istituto della mobilità volontaria ha il favor del legislatore, in quanto idoneo a determinare un contenimento della spesa pubblica, tuttavia la disciplina di cui all’art.. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 deve essere letta alla luce del Titolo V parte seconda della Costituzione, salvaguardando l’autonomia delle Regioni, in relazione al potere di organizzazione spettante, a livello costituzionale, ai predetti enti pubblici.

Sicché in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, deve riconoscersi la titolarità, in capo all’ente Regione, di un potere di organizzazione che, motivatamente esercitato, consenta all’ente stesso di coprire i posti di funzione vacanti attraverso la sola procedura di mobilità ovvero in parte attraverso detta procedura ed in parte attraverso il meccanismo di selezione concorsuale.

su: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201T/2011/201101982/Provvedimenti/201200610_01.XML

a cura di Daniela Bolognino