Tar Campania, Salerno, sent. 23 luglio 2012 n. 1406 sull'illegittimità dell'istituzione di una nuova sede farmaceutica ai sensi del d.l. n. 1/2012 senza previa adeguata istruttoria.

23.05.2012

Il giudice amministrativo preliminarmente evidenzia che il provvedimento impugnato, in base alla disciplina del procedimento introdotta dalla normativa di cui al d.l. 1/2012 conv. legge 27/2012, ed, in particolare, all’art. 2, comma 3 della legge 475/68, come modificato dal citato d.l., si configura quale atto definitivo, con riguardo alla individuazione della ubicazione delle nuove sedi farmaceutiche, spettando alla Regione la sola predisposizione del bando e la gestione della procedura concorsuale.

Passando poi al merito, il giudice rileva che il provvedimento comunale, laddove introduce una quarta sede farmaceutica nel centro storico senza una previa adeguata verifica delle sedi e della dislocazione delle farmacie presenti, né una ricognizione delle esigenze di zone periferiche, pur segnalate dall’amministrazione sanitaria, interlocutore istituzionale del Comune in questa materia, è illegittimo per difetto di istruttoria e difetto dei presupposti in relazione all’art. 2 della legge 2-4-1968 n. 475, come modificato dalla legge 27/2012, di conversione del d.l. 1/2012.

a cura di Carmela Salerno


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