La materia delle mansioni superiori nel pubblico impiego è disciplinata dall’art. 52 del D.Lgs. 165/2001, che individua i criteri specifici che devono sussistere affinché il dipendente possa essere validamente adibito a compiti propri di qualifiche superiori.
Vi è una radicale differenza tra funzione direttiva e dirigenziale, che esclude in radice la possibilità di configurare, tra le due, un semplice rapporto di “qualifiche” superiore ed inferiore – con quel che ne consegue in tema di in configurabilità (giuridica) del conferimento, sotto tale profilo, di mansioni superiori.
È dunque da escludere la possibilità di un legittimo e lecito conferimento temporaneo di funzioni dirigenti a personale direttivo con la nullità di tale atto. Sicché, pur lasciando inalterato il diritto del lavoratore alla percezione della migliore retribuzione, chi ha disposto l’assegnazione, se ha agito con dolo o colpa grave, vede applicate le sanzioni previste all’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/01, e la conseguente configurazione di danno erariale.