Sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, 28 febbraio 2012, n. 1133
ESPROPRIAZIONE PER P.U. – DICHIARAZIONE DI P.U. – MANCATA INDICAZIONE DEI TERMINI INIZIALI E FINALI DELLA PROCEDURA – NULLITA’ – OCCUPAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL SUOLO PRIVATO – MERO COMPORTAMENTO MATERIALE DELLA P.A. – DOMANDA RISARCITORIA – GIURISDIZIONE DEL G.O.
ESPROPRIAZIONE PER P.U. – DICHIARAZIONE DI P.U. – MANCATA INDICAZIONE DEI TERMINI INIZIALI E FINALI DELLA PROCEDURA – POSSIBILE INTEGRAZIONE AD OPERA DEL SUCCESSIVO LIVELLO DI PROGETTAZIONE – SUSSISTE.
Secondo la giurisprudenza anche più recente della Suprema Corte di Cassazione, la dichiarazione di pubblica utilità priva di termini iniziali e finali per l’avvio e compimento dei lavori e delle occupazioni è da ritenere radicalmente nulla, onde l’occupazione costituisce mero comportamento materiale “…in nessun modo ricollegabile ad un esercizio abusivo dei poteri della p.a., sicché spetta al g.o. la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato” perché in tal caso essa è “da ritenere emessa in carenza ovvero in difetto assoluto di attribuzione del potere stesso, che comporta nullità del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità e degli atti conseguenti della procedura ablatoria” (Cass. Civ., SS.UU., 14.02.2011, n. 3569)
Può dirsi che l’Amministrazione espropriante ben può assolvere all’onere di indicare i i termini di avvio e ultimazione di lavori e procedure espropriative anche soltanto in sede di progettazione esecutiva, in tal modo integrando la dichiarazione di pubblica utilità espressa nell’approvare la progettazione preliminare. Né, trattandosi di declaratoria collegata ex lege all’approvazione del progetto, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1/1978, può assumere alcun rilievo la circostanza che nel corpo della deliberazione non sia stata riproposta la “formula” enunciativa degli effetti dell’approvazione del progetto, ossia che esso comportava la dichiarazione di pubblica utilità.