a cura di Piero Gambale
Nel corso della seduta del 26 settembre 2012, l’Assemblea della Camera dei deputati svolge l’esame, in prima deliberazione, della proposta di legge costituzionale recante Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione (A.C. 1698), d’iniziativa del deputato Luciano Dussin e dell’abbinata proposta di legge costituzionale d’iniziativa del deputato Bressa (A.C. 455).
Si tratta di un provvedimento che è stato “ripescato” attraverso la procedura di cui al terzo comma dell’art. 107 r.C., ai sensi del quale “ogni Commissione può, nel termine di sei mesi dall’inizio della legislatura, deliberare, previo sommario esame preliminare, di riferire all’Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione allora presentata”. Nel caso di specie, il provvedimento riproduce il testo di un progetto di legge che la I Commissione Affari costituzionali aveva esaminato e sottoposto all’Assemblea nella scorsa legislatura (ma che non era stato discusso dal plenum):
Nel corso della discussione, il Sottosegretario per l’interno, Saverio Ruperto, ritiene che la relazione dell’istruttoria eseguita nella precedente legislatura (e ora ripresa) non fornisca indicazioni attuali in ordine ai riflessi finanziari e di bilancio. L’onorevole Mantini (UdCpTP) segnala inoltre che, nel corso dell’attuale iter parlamentare, non è stato espresso il parere della V Commissione Bilancio.
Il Presidente della I Commissione Affari costituzionali, on. Bruno (PdL), fa presente che nel corso dell’esame in sede referente la questione dei riflessi finanziari non era stata posta, altrimenti si sarebbe valutata l’opportunità di chiedere la relazione tecnica sul provvedimento. A seguito delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, formula la proposta di rinvio del provvedimento in Commissione, che viene approvata dall’Assemblea.
Nel riprendere l’esame in Commissione, nel corso della seduta della I Commissione Affari costituzionali del 2 ottobre, la Presidenza della Commissione evidenzia che, per quanto riguarda la valutazione degli eventuali oneri finanziari del provvedimento, essa era stata effettuata nella scorsa legislatura: nella seduta della V Commissione bilancio del 26 luglio 2007, il Governo allora in carica trasmise un documento nel quale si evidenziava che la proposta di legge costituzionale risultante dall’esame in sede referente superava i profili di criticità finanziaria e non comportava effetti finanziari immediati, in quanto la predisposizione delle misure legislative o regolamentari necessarie a garantire la concreta attuazione del provvedimento veniva rimessa alla competenza della regione interessata (Trentino-Alto Adige). Nella stessa seduta del 26 luglio 2007, la V Commissione bilancio deliberò di esprimere sul provvedimento parere contrario. Alla luce della posizione assunta dal Governo, la I Commissione affari costituzionali ritenne peraltro di non conformarsi al parere della V Commissione bilancio e di rimettere le valutazioni del caso all’Assemblea.
La scelta compiuta nella XV legislatura è stata ora fatta propria dalla nuova I Commissione Affari costituzionali, la quale, alla luce dei rilievi sollevati dal Governo e della decisione dell’Assemblea di rinviare il provvedimento in Commissione, ritiene che del problema dovrebbe essere investita la V Commissione bilancio. Tuttavia, ricorda che i progetti di legge costituzionale non stati sono assegnati alla V Commissione bilancio in sede consultiva.
Pertanto la Commissione decide di procedere sulla base dell’art. 73, comma 1, secondo periodo, del regolamento, ai sensi del quale «la Commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione», chiedendo il parere della V Commissione Bilancio.