Tar Lombardia, Milano, sez. III, sent. 13 settembre 2012, n. 2313 sulla localizzazione delle sedi farmaceutiche a seguito delle novelle introdotte dall'art. 11 del d.l. n. 1/2012 conv. in l. n. 27/2012.

13.05.2012

Il giudice amministrativo rileva che “effettivamente il Ministero della Salute, in un parere reso in data 21 marzo 2012 in risposta ad alcuni quesiti posti dalle Regioni, ha affermato che la modifica apportata dal comma 1, lettera c) dell’articolo 11 “è, inequivocabilmente, diretta ad eliminare la pianta organica delle farmacie e le procedure alla stessa correlate”; aggiunge, poi, che la localizzazione ora “è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo soltanto assicurare un’equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tener conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. L’individuazione delle “zone” può dunque avvenire anche in forma assai semplificata (ad esempio, indicando una determinata via e le strade adiacenti). E’, infine, da ritenere che l’apertura di una nuova farmacia ancora debba rispettare la distanza minima di 200 metri dalle farmacie aperte” ma “sebbene a parere del Ministero non si debba più parlare di “pianta organica”, tuttavia, è indubbio che la riforma non abbia superato il sistema di programmazione territoriale delle farmacie. Non a caso la novella lascia comunque in vigore molte delle norme precedentemente vigenti in materia di circoscrizioni farmaceutiche; in particolare persiste l’art. 1, comma 4, legge 2 aprile 1968 n. 475 secondo cui “Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmaci.”.”

a cura di Carmela Salerno


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