Corte costituzionale, 7 marzo 2012, n. 64 – Federalismo fiscale municipale

13.05.2012

Corte costituzionale, 7 marzo 2012, n. 64

Giudizio di legittimità costituzionale,  promosso dalla Regione siciliana, in merito agli  artt. 2, commi da 1 a 4, e 14, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”.

Norme impugnate

La Regione siciliana ha sollevato distinte questioni principali di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1-4, e 14, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, nonché “delle ulteriori disposizioni del medesimo decreto ad essi correlate che possono pregiudicare l’autonomia finanziaria della Regione”.

La Regione siciliana, con il presente giudizio, dubita di alcune norme contenute nel d.lgs. attuativo c.d. “municipale”. In particolare, le disposizioni censurate sono: il comma 2, dell’art. 14, il quale prevede l’applicazione del decreto anche alle Regioni a statuto speciale; i commi da 1 a 4, dell’art. 2, che dispongono sia devoluto ai Comuni siciliani, e non alla Regione, il gettito derivante da alcuni tributi specificatamente elencati dal decreto attuativo. Dunque, la normativa oggetto di impugnazione violerebbe: a) gli artt. 36 e 37 dello statuto speciale e le correlative norme di attuazione, in quanto sottrae alla Regione alcune entrate tributarie che, invece, le competono in base alla normativa vigente; b) l’art. 81 Cost., perché sottrae alla Regione Sicilia “un cospicuo gettito finanziario senza stabilire con quali risorse finanziarie esso possa essere sostituito”; c) l’art. 119, quarto comma, Cost., nonché l’autonomia finanziaria dei Comuni, perché determina “una contrazione delle entrate della Regione e dei Comuni”.

Argomentazioni della Corte

La Corte, in primo luogo, considera “inammissibile” le questioni aventi ad oggetto “ulteriori disposizioni del medesimo decreto che possono pregiudicare l’autonomia finanziaria della Regione”. Infatti, la ricorrente, “avendo fatto uso di tale generica formulazione, ha omesso di indicare puntualmente le disposizioni impugnate e, pertanto, ne ha indebitamente demandato l’individuazione alla stessa Corte costituzionale […]”.

La Corte, entrando nel merito, considera l’intera questione “non fondata”, perché, “pur potendosi negare la spettanza alla Regione siciliana del gettito degli indicati tributi riscossi nel suo territorio e, quindi, la potenziale sussistenza del denunciato contrasto, deve ritenersi che proprio questo contrasto rende operante la clausola di <<salvaguardia>> degli statuti speciali contenuta nel parimenti censurato comma 2 dell’art. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011, secondo cui il decreto “si applica nei confronti delle regioni a statuto speciale” solo <<nel rispetto dei rispettivi statuti>>”. Ne consegue, dunque, l’inapplicabilità alla Regione ricorrente dei censurati commi dell’art. 2, in quanto “non rispettosi” dello statuto d’autonomia.

La conclusione della Corte è considerata “coerente” con i principi contenuti nella legge di delega n. 42 del 2009, la quale, essendo assunta a fondamento del d.lgs. n. 23 del 2011, ne definisce anche i limiti di applicazione. Infatti, detta legge, ai sensi dell’art. 1, comma 2, al fine di garantire la peculiare autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, limita la propria applicazione alle Regioni a statuto ordinario, precisando che agli enti ad autonomia differenziata “si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27”, purché “in conformità con gli statuti” (sentenza n. 201 del 2010). Una siffatta generale clausola di “salvaguardia” delle autonomie speciali è ribadita dal richiamato art. 27 della stessa legge di delegazione, il quale stabilisce che il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome al “conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno ed all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario”, deve avvenire, appunto, nel “rispetto degli statuti speciali” e secondo “criteri e modalità” stabiliti da “norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi”.

A fronte della rilevata inapplicabilità alla Regione siciliana delle disposizioni denunciate discende l’infondatezza non solo della prima questione prospettata dalla ricorrente, ma anche di tutte le altre questioni promosse, le quali muovono dalla medesima erronea premessa interpretativa che alla Regione si applichino dette disposizioni anche in caso di contrasto con lo statuto speciale.

Conclusioni della Corte

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 dell’art. 2 e del comma 2 dell’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Inoltre, la Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle “ulteriori disposizioni del medesimo decreto ad essi correlati che possono pregiudicare l’autonomia finanziaria della Regione”.

Luca Di Donato