Corte costituzionale, 15 febbraio 2012, n. 31 – In tema di applicazione automatica della sanzione accessoria della perdita della potestà genitoriale

13.05.2012

Corte costituzionale, 15 febbraio 2012, n. 31

Giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, promosso dal Tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di M.L.F. con ordinanza del 31 gennaio 2011 e pubblicata nella G.U. n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Norme impugnate

Il Tribunale di Milano dubita, in riferimento agli articoli 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 Cost., della legittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, “nella parte in cui prevede l’applicazione automatica della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale a seguito della commissione del reato di cui all’art. 567 c.p.”.

Argomentazioni della Corte

La Corte costituzionale, innanzitutto, prende in esame la norma oggetto d’esame, ovvero l’articolo 569 del c.p., il quale stabilisce che “la condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della potestà dei genitori”. In base al dettato della norma, la Corte, fin da subito, rileva come “la citata pena accessoria consegue di diritto alla condanna pronunciata contro il genitore, precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento dei diversi interessi implicati nel processo”.

La Corte sottolinea come la previsione dettata dall’art. 569 del c.p. comprenda un “interesse complesso”: l’interesse dello Stato nell’esercizio della potestà normativa; l’interesse dell’imputato (e delle altre eventuali parti processuali) nella celebrazione di un giusto processo, condotto nel rispetto dei diritti sostanziali e processuali delle parti stesse; l’interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell’ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione.

La Corte, nell’analizzare i diversi profili inerenti alle norme sopra menzionata, prende in riferimento il quadro normativo sia internazionale che nazionale.

1) La Convenzione sui diritti del fanciullo di New York (1989) dispone che “[…] l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.

2) La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo nel 1996, stabilisce che “l’autorità deve acquisire informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell’interesse superiore del minore”.

3) La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000 prevede che “In tutti gli atti relativi ai minori […] l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente […]”.

Come si evince dalla normativa internazionale, l’interesse del minore ha un posto di assoluto rilievo. E anche la normativa nazionale conferma il medesimo orientamento: la legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori) e altre disposizioni hanno previsto sempre maggiori tutele per i diritti del minore.

La Corte, poi, tenta di ricostruire in via interpretativa la definizione della potestà genitoriale, individuabile: “nell’obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la salute e la crescita anche spirituali, secondo le possibilità socio-economiche dei genitori stessi”.

Secondo la Corte, vista la rilevanza di tale “funzione” in capo ai genitori, considera “irragionevole” e così in contrasto con l’art. 3 Cost. l’automatismo che “preclude al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l’interesse stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dell’episodio criminoso, tali da giustificare la detta applicazione appunto a tutela di quell’interesse”.

 

Conclusioni della Corte

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 569 cod. pen., nella parte in cui prevede che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore  per il delitto di alterazione di stato di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen., debba conseguire automaticamente la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.

Luca Di Donato