Come sono considerate, ai fini della partecipazione ai lavori parlamentari, le assenze delle deputate in maternità?

13.05.2012

  

a cura di Piero Gambale

Nella seduta della Giunta per il regolamento della Camera del 4 ottobre 2011 viene esaminata la questione, posta con lettera del 26 settembre 2011 dalle onorevoli Mogherini (PD) e Bongiorno (FLI), della mancata regolamentazione del congedo per maternità delle deputate, che sarebbe impropriamente qualificato quale assenza per malattia.

La richiesta avanzata dalle deputate è nel senso di prevedere che la mancata partecipazione ai lavori della Camera, nel periodo (cinque mesi) riconosciuto per legge alle lavoratrici come astensione obbligatoria per maternità, sia equiparata, ai fini del computo del numero legale, all’istituto della missione disciplinato ex art. 46, c. 2, del regolamento della Camera.

La Presidenza ricorda che, in una riunione dell’Ufficio di Presidenza del 28 settembre 2011, si è constatato che non si rinvengono disposizioni nel regolamento o nelle delibere adottate dagli organismi che sovrintendono alla gestione dell’amministrazione (l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori) che equiparino la mancata partecipazione ai lavori parlamentari delle deputate in maternità alle assenze per malattia. In sede applicativa fin dal 1996 (con una delibera del Collegio dei questori del 23 ottobre, confermata dalle successive delibere del 31 maggio e 12 luglio 2000), è stato previsto che le deputate nel periodo corrispondente all’astensione obbligatoria per maternità siano giustificate ai fini delle trattenute sulla diaria. In quella sede è altresì emerso che la richiesta di estendere a tali soggetti il regime delle missioni ex art. 46, comma 2, del regolamento (che consentirebbe di considerarle presenti ai fini del numero legale) non può essere accolta rebus sic stantibus, dal momento che tale soluzione finirebbe per snaturare la ratio dell’istituto, da ricollegarsi, secondo le fonti del diritto parlamentare, all’esercizio di funzioni istituzionali (incarichi avuti dalla Camera o per ragioni legate all’ufficio ricoperto nel Governo).

Dal dibattito, nel corso del quale si registrano gli interventi dei deputati Lanzillotta (PD), Bressa (PD), Calderisi (PdL) e Leone (PdL), emergono due possibili soluzioni: la prima è una proposta di modifica del regolamento (sul modello dell’istituto del congedo previsto all’art. 62 del regolamento del Senato), che eviterebbe una disparità di trattamento rispetto alla tutela accordata ad altri diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione; la seconda è l’adozione di un parere integrativo del testo regolamentare, che, con maggiore flessibilità, consentirebbe di risolvere in via transitoria il problema.

La Giunta per il regolamento adotta quest’ultima soluzione, approvando un parere con il quale stabilisce che le deputate in maternità, nel periodo della c.d. astensione obbligatoria, siano equiparate, ai fini del computo del numero legale, ai deputati in missione. Saranno poi l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a determinare le concrete modalità applicative della disciplina contenuta in tale parere.

Alessandroa.baroni