Sentenza TAR Veneto, 25 ottobre 2012, n. 1293
EDILIZIA E URBANISTICA – PIANI ATTUATIVI CONVENZIONATI – MONETIZZAZIONE AREE DESTINATE A STANDARD URBANISTICI – ESCLUSIONE DELLO SCOMPUTO DEGLI IMPORTI VERSATI RISPETTO AGLI ONERI RICHIESTI PER I FUTURI TITOLI EDILIZI – ILLEGITTIMITA’
Nell’ambito di piani di lottizzazione convenzionata, la monetizzazione delle aree da cedere per garantire gli standard urbanistici è una facoltà ammessa ogni qualvolta non sia possibile, proprio in considerazione del livello di urbanizzazione presente nelle aree interessate, dare luogo alla realizzazione diretta degli interventi necessari da parte del soggetto lottizzante e la cessione a favore dell’amministrazione delle aree utilizzate. Sotto tale profilo, il ricorso alla monetizzazione non altera lo schema ordinario dello strumento lottizzatorio, raggiungendo un risultato equipollente all’ipotesi in cui il lottizzante, in luogo del versamento degli oneri di urbanizzazione, si obblighi a cedere in favore del Comune le aree o le opere da realizzare ovvero già esistenti.
Pertanto, in coerenza con le previsioni della legislazione nazionale e regionale che consentono al richiedente di un titolo edilizio di scomputare la quota parte di oneri di urbanizzazione già assolti in esecuzione di una precedente convenzione urbanistica, è da reputarsi illegittima la previsione convenzionale che escluda la possibilità per il lottizzante, ai fini del rilascio dei titoli edilizi, di scomputare gli importi già corrisposti per la monetizzazione delle aree a standard; salva l’ipotesi di imporne comunque l’integrazione a conguaglio degli eventuali maggiori costi sostenuti per realizzazione delle opere di urbanizzazionerispetto a quelli preventivati al momento della stipula della convenzione.