La deliberazione di approvazione del fabbisogno del personale rientra tra gli atti riconducibili alle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, cioè degli atti di cd. macro-organizzazione ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, con il corollario che le controversie ad essi relative sono devolute alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
È illogico il comportamento del Comune che, da un lato, differisce sine die l’assunzione del vincitore del concorso per la copertura di n. 1 posto di Specialista di Vigilanza, dichiarando di dover contenere le assunzioni di nuovo personale nel limiti del turn-over, e dall’altro, programma l’assunzione di nuovo personale da inquadrare nel medesimo Settore con funzioni di operatore di Polizia municipale.
Fermo restando il divieto di aggravamento della spesa complessiva per il personale, in base all’art. 76, comma 7, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 122) è possibile per l’ente locale utilizzare le economie rivenienti dal collocamento a riposo del personale inquadrato in un determinato settore, sia pure in un diverso profilo professionale, per l’assunzione del vincitore del concorso (ricorrente) o, quantomeno, accantonarle (nel caso si rivelassero insufficienti) allo scopo di rendere possibile la sua assunzione, non appena si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse finanziarie.
Il testo della pronuncia è reperibile al seguente indirizzo: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%202/2011/201101065/Provvedimenti/201200327_01.XML