Corte costituzionale, sentenza del 9 marzo 2012, n. 53 – La Corte ribadisce che a livello regionale gli incarichi temporanei a soggetti esterni all’amministrazione le posso avvenire solo sulla base di adeguati criteri di valutazione

09.05.2012

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, con riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5 (oltre che dell’articolo 14, comma 3) della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».

La disposizione censurata interviene sulla normativa regionale previgente, dettata per disciplinare le strutture di vertice dell’organizzazione regionale, introducendo, per il Presidente del Consiglio regionale – in aggiunta all’ufficio del Capo di Gabinetto del Consiglio – un’ulteriore forma di collaborazione fiduciaria. In particolare, autorizza il Presidente del Consiglio regionale ad avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari, e rimette ad un provvedimento deliberativo della Presidenza del Consiglio il compito di delineare il contenuto dell’incarico ed i rapporti del soggetto assunto con le altre strutture.

Secondo il ricorrente, la norma regionale contrasterebbe, da un lato,  con il principio di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97, Cost., in quanto autorizzerebbe il ricorso al supporto di una professionalità esterna, indipendentemente dal rispetto dei criteri dettati dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); dall’altro, determinerebbe l’invasione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, intervenendo nella disciplina dei rapporti di diritto privato.

La Corte ha ritenuto fondata la questione con riferimento agli artt. 3 e 97 della Cost.

Ricorda la Corte – anche richiamando alcune decisioni pregresse – che l’individuazione delle professionalità esterne, di ausilio alle funzioni del Presidente del Consiglio Regionale, non può avvenire esclusivamente sulla base di «rapporti fiduciari», in deroga a quanto disposto dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza prevedere, in luogo di tali criteri, alcun meccanismo di selezione alternativo che possa garantire la professionalità del collaboratore esterno (come fa la norma censurata).

Inoltre, la norma censurata non stabilisce alcun termine di cessazione della collaborazione esterna e non commina la decadenza della stessa neppure alla cessazione del mandato del Presidente del Consiglio regionale, rimettendo la stessa determinazione del contenuto dell’incarico e quella dei rapporti con le altre strutture ausiliarie ad una successiva delibera dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con notevoli margini di incertezza anche nella definizione dei rapporti con il preesistente Ufficio di gabinetto, di cui all’art. 14 della legge regionale n. 23 del 2008. Tale forma di collaborazione introdotta dalla disposizione censurata, pertanto, non risultando ancorata né a precisi limiti temporali né ad obiettive e predeterminate esigenze funzionali dell’organo politico, a causa di tale indeterminatezza viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Rimane assorbita la questione sollevata con riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

Sulla base di tali argomentazioni la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale».

a cura di Giovanna Perniciaro