Adottata la nuova disciplina sui cd. poteri speciali

05.05.2012

La nuova disciplina, adottata con la legge 11 maggio 2012, n. 56, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché  per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, si colloca nell’ambito di alcuni interventi legislativi adottati negli ultimi anni al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e d’interesse nazionale, attraverso l’introduzione di poteri speciali di governance societaria e di strumenti di difesa dalle scalate ostili.

In particolare, il DL 21/2012 interviene sulla disciplina della c.d. golden share, riformulando le condizioni e l’ambito di esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. In riferimento a tale disciplina va infatti ricordata la decisione, adottata dalla Commissione UE il 24novembre 2011, di deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia dell’Unione europea a seguito dell’apertura, nel novembre del 2009, di una procedura d’infrazione (n.2009/2255) in ordine alla disciplina generale italiana dei poteri speciali attribuiti allo Stato nell’ambito delle società privatizzate nel corso degli anni’90 (Eni, Enel, Finmeccanica e Telecom Italia, ecc.) che è stato considerata dalla Commissione UE lesiva della libertà di stabilimento e della libertà di circolazione dei capitali garantite, rispettivamente, dagli art.43 e 56 dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’obiettivo del DL 21/2012 è dunque quello di rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri speciali del Governo, che si ricollega agli istituti della “golden share” e “action spécifique” – previsti nell’ordinamento inglese e francese – e che in passato era già stata oggetto di censure sollevate dalla Commissione europea e di una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia UE Corte (cfr., da ultimo, la sentenza del 26 marzo 2009, in causa C- 326/07). La nuova disciplina ridefinisce l’ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio dei poteri speciali, quali la facoltà di dettare specifiche condizioni all’acquisto di partecipazioni, di porre il veto all’adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all’acquisto di partecipazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del decreto-legge,viene abrogata e in parte novellata la disciplina previgente introdotta nell’ordinamento nell’ambito del processo di privatizzazione delle imprese in mano pubblica, di cui al decreto-legge 13  maggio 1994, n.332, e cessano conseguentemente di avere efficacia le clausole presenti negli statuti societari delle società privatizzate incompatibili con il nuovo regime dei poteri speciali.

Rispetto all’assetto previgente, che si riferiva specificamente all’esercizio dei poteri speciali da parte dell’azionista pubblico sulle imprese nazionali oggetto di privatizzazione operanti nei settori dei servizi pubblici – tra i quali il D.L.n. 332/94 indicava espressamente la difesa, i trasporti, le telecomunicazione e le fonti di energia, i poteri speciali definiti dalla nuova disciplina non sono più legati in maniera esclusiva alla partecipazione azionaria pubblica, bensì riferiti alle società, pubbliche e private, operanti in determinati settori e svolgenti attività di rilevanza strategica (e non più genericamente operanti nei settori dei servizi pubblici).

a cura di Luigi Alla