Tar Friuli Venezia Giulia, sent. 3 settembre 2012, n. 338 sulla ratio dell'art. 11 del d.l. n. 1/2012 conv. in l. n. 27/2012 in materia di assistenza farmaceutica.

03.05.2012

Il giudice amministrativo evidenzia che “l’art. 11 del .D.L. 24.1.2012 n. 1, convertito nella L. 24.3.2012 n. 27 è soltanto l’attuazione, in materia di assistenza farmaceutica, dei principi enunciati, e validi per tutte le materie da detta legge disciplinate, dal suo art. 1, che si propone di realizzare il principio costituzionali di libertà di iniziativa economica e il principio, derivante dal trattato dell’Unione Europea, di concorrenza, abolendo tutti i limiti, le restrizioni, i controlli all’esercizio di attività economiche e all’ingresso di nuovi operatori, che non siano ragionevoli, adeguati e proporzionati, interpretando anche questi ultimi in maniera tassativa, e a questo vasto disegno di liberalizzazione debbono adeguarsi i Comuni, le Province e le Regioni, quali soggetti attuatori.

Anche in materia di assistenza farmaceutica, coerentemente, l’art. 11 della citata L. n. 27/2012 garantisce la liberalizzazione dell’istituzione di nuove farmacie, curandosi soltanto di evitare che il loro numero sia proporzionato a quello della popolazione e che esse siano congruamente localizzate, onde rispondere ad esigenze effettive e, a tale scopo l’Azienda sanitaria competente e l’Ordine dei farmacisti interverranno in via consultiva.

Non vi è, quindi, più spazio per le norme regionali, (…), per dedurne il permanere, nella Regione Friuli Venezia Giulia, di una potestà regionale concorrente, in base all’assunto permanente vigore dell’art. dell’art. 14 della L.R: n. 21.7.2004 n. 20, che prevederebbe la competenza dell’ASL per la formazione e revisione della pianta organica delle farmacie.

Invero la realizzazione, anche per l’assistenza farmaceutica, dei suindicati principi di libertà di iniziativa e di liberalizzazione e di concorrenza appartengono alla competenza dello Stato, onde non possono avere vigore norme regionali che alla normativa statale si oppongano, prevedendo limiti all’apertura di nuove farmacie mediante la sopravvivenza della pianta organica e di altri ostacoli alla concorrenza, come vorrebbe parte ricorrente.”.

a cura di Carmela Salerno


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