I provvedimenti concernenti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma sono atti posti in essere dalla pubblica amministazione con la con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione. In caso di lesione dei suddetti diritti soggettivi la relativa controversia è di competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
(Nel caso in esame il ricorrente, che aveva presentato la domanda di iscrizione per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 nella graduatoria ” Fascia 3: C5000”, impugnava il provvedimento che, dopo l’iniziale collocamento al settimo posto nella graduatoria provinciale definitiva, operava una sua retrocessione all’undicesimo posto).