Il Tar Abruzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 13, della legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2002) per la violazione degli artt. 51 e 97 della Costituzione.
La disposizione censurata ha aggiunto il comma 5-bis all’art. 19 della legge della Regione Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) ed ha stabilito che il 60% dei posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati nell’ambito delle dotazioni organiche per il periodo 2001-2003, è coperto mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso di determinati requisiti professionali e di anzianità.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 13, della legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7.
Preliminarmente la Corte afferma che il fatto la norma da scrutinare sia stata sostituita da una successiva, poi dichiarata costituzionalmente illegittima – (in particolare il comma 5-bis all’art. 19 della legge della Regione Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77 è stato sostituito dall’art. 35 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 la cui versione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 81 del 2006) – non toglie di per sé rilevanza alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disposizione precedente.
La legittimità dell’atto deve essere esaminata in virtù del principio tempus regit actum. Nel caso in esame poiché la procedura concorsuale oggetto di impugnazione è stata bandita nella vigenza dell’art. 19, comma 5-bis, della legge reg. Abruzzo n. 77 del 1999, nel testo di cui all’art. 16, comma 13, della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2002, la sollevata questione di illegittimità costituzionale è rilevante nel giudizio in corso.
La Corte Costituzionale ha affermato che “il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza, principio al quale può derogarsi solo in virtù di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico”.
La previsione di un concorso interno a favore dei dipendenti regionali nella misura del 60% dei posti disponibili nella superiore qualifica dirigenziale, prescinde del tutto dall’esigenza di consentire la partecipazione al concorso a chiunque vi abbia interesse e pertanto viola il principio di cui agli artt. 51 e 97 della Costituzione.